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Veneto – Costituzione di una commissione tecnica per lo studio dell’impatto territoriale e sociale dei flussi migratori nella Regione Veneto (BUR 28/11/2006 n. 103)

di Redazione

Art. 1 – Costituzione della commissione di studio. 1. È istituita una commissione tecnica per lo studio sull’impatto territoriale e sociale dei flussi migratori nella Regione del Veneto. 2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Consiglio regionale. Art. 2 – Compiti. 1. La commissione ha il compito di acquisire dati e informazioni riguardanti: a) l’articolazione e la mobilità della presenza sul territorio della popolazione straniera con particolare riferimento alle tipologie delle aree locali interessate sotto il profilo geografico, urbanistico, demografico; b) le modalità dell’inserimento abitativo della componente straniera nei contesti di residenza in rapporto all’assetto territoriale, alle strutture produttive, ad accentramenti o concentrazioni etniche, alla durata della permanenza, alla presenza di nuclei familiari, alle tipologie degli alloggi; c) le dinamiche derivanti dalla coesistenza di una pluralità di etnie, culture e religioni sia all’interno della componente straniera, sia in rapporto alla popolazione autoctona; d) i livelli d’istruzione e formazione dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie; e) i tassi di disoccupazione, sottoccupazione, nonché le tipologie dei rapporti di lavoro in essere. 2. La commissione sulla base dei dati acquisiti provvede altresì ad analizzare studi e modelli di sostenibilità e gestione del fenomeno migratorio per l’elaborazione di strategie regionali praticabili e coerenti con il modello veneto di sviluppo, funzionali a sostenere l’integrazione urbana e sociale e prevenire l’insorgere nel breve-medio-lungo periodo di situazioni di squilibrio e di conflitto. Art. 3 – Composizione della commissione e funzionamento. 1. La commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale ed è composta da: a) un esperto in urbanistica; b) un esperto in sociologia; c) un esperto in economia; d) un esperto in problemi sociosanitari; e) un rappresentante delle caritas venete; f) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali designato d’intesa tra loro dalle rispettive organizzazioni regionali; g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale designato d’intesa tra loro dalle rispettive organizzazioni regionali; h) un rappresentante dell’osservatorio regionale sull’immigrazione designato dalla Giunta regionale; i) un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) Veneto; l) il dirigente generale dell’Ufficio scolastico per il Veneto o un suo delegato designato d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione; m) il direttore dell’Ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato. 2. I componenti di cui al comma 1 lettere a,) b), c), d), sono designati dall’Ufficio di Presidenza sentiti i presidenti dei gruppi consiliari in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni. 3. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente; la commissione è legittimamente insediata e costituita con la maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte con la maggioranza dei presenti. 4. La commissione dura in carica due anni dalla data del suo insediamento e riferisce al Consiglio regionale ogni sei mesi. Art. 4 – Organizzazione. 1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi, e le strutture necessarie al funzionamento della commissione. Art. 5 – Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si provvede con le risorse allocate sull’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio pluriennale 2006-2008.


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