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Divieto dell’uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani (GU n. 158 del 09/07/2005)

di Redazione

Preambolo

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l’art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d’affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
Visto l’Accordo 6 febbraio 2003: Accordo tra Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Vista l’ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività dei cani;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata la necessità e l’urgenza di vietare l’uso dei collari elettrici per cani, usati in particolare per l’addestramento, mentre tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore e paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall’ENCI;
Ritenuto che l’uso di questo strumento provoca maltrattamento degli animali e pertanto coloro che lo usano sono da perseguire ai sensi della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;
Ordina:

Art. 1.

1 . L’uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 727, secondo comma, del codice penale, così come introdotto dall’art. 1, comma 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

2 . La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 5 luglio 2005
Il Ministro: Storace

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