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Friuli Venezia Giulia – Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegnodella famiglia e della genitorialita’) (BUR 20/12/2006 n. 51)

di Redazione

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Modifica della legge regionale 11/2006 in materia di sostegno al mantenimento dei minori)

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita’), e’ inserito il seguente:

>.

ARTICOLO 2
(Norme finanziarie)

1. Per le finalita’ previste dall’articolo 9 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dall’articolo 1, comma 1, e’ autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4525 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla Rubrica n. 310 – Servizio n. 206 – Pianificazione ed interventi sociali – con la denominazione >.

2. All’onere di 200.000 euro per l’anno 2006 derivante dall’autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

3. In relazione al disposto di cui al comma 6 dell’articolo 9 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dall’articolo 1, comma 1, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, all’unita’ previsionale di base 3.6.1045 e’ istituito > il capitolo 525 (3.6.1) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione >.

Formula Finale:

La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 15 dicembre 2006.

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