Non profit
Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla LR 34/05 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008) (BUR 28/12/2006 n. 54)
di Redazione
Art. 1
(Finalità)
1. In coerenza con le finalità e gli obiettivi di sostegno alla famiglia di cui alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia), la Regione riconosce e sostiene la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta, nella comunità locale e in relazione al mondo giovanile e adolescenziale, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato unintesa ai sensi dellarticolo 8, terzo comma, della Costituzione, attraverso le attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, allaccompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori e dei giovani che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e giovanile, condividendo listanza educativa della famiglia e sostenendo la stessa in casi di condizioni socio-culturali disagiate.
2. La Regione sostiene, inoltre, le attività di rilevanza sociale e educativa, analoghe a quelle di cui al comma 1, svolte da enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale. Allindividuazione di tali enti si provvede sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto del radicamento degli stessi nella realtà valdostana, della loro struttura, della loro presenza operativa e capacità organizzativa.
3. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli enti o le associazioni sportive le cui attività sono finanziate da specifiche leggi di settore.
Art. 2
(Protocolli dintesa)
1. Per le finalità di cui allarticolo 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli di intesa con la Diocesi di Aosta e i rappresentanti degli altri enti di culto civilmente riconosciuti, nonché con i rappresentanti degli enti di cui allarticolo 1, comma 2; nei protocolli sono specificati gli obblighi e le garanzie reciproci e sono altresì definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o similari.
Art. 3
(Programmazione degli interventi)
1. I soggetti che hanno sottoscritto i protocolli di intesa di cui allarticolo 2 presentano annualmente alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, di seguito denominata struttura competente, i progetti concernenti le attività gestionali di oratorio o attività similari, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. La struttura competente, avvalendosi di una apposita commissione da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, valuta i progetti di cui al comma 1, tenuto conto, in particolare, della loro attinenza con quanto definito nei protocolli di intesa sottoscritti ai sensi dellarticolo 2.
3. Il dirigente della struttura competente, in esito alla valutazione di cui al comma 2, concede contributi nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di priorità determinati con deliberazione della Giunta regionale. Tali contributi non sono cumulabili con altri previsti per progetti aventi le medesime finalità.
4. La partecipazione ai lavori della commissione di cui al comma 2 è gratuita e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Comodati)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui allarticolo 1, la Regione, gli enti locali e lAzienda regionale USL della Valle dAosta possono concedere beni, mobili e immobili, in comodato duso ai soggetti sottoscrittori dei protocolli di intesa di cui allarticolo 2.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri per lapplicazione dellarticolo 3 sono determinati in annui euro 40.000, a decorrere dallanno 2007, e trovano copertura, ai sensi dellarticolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle dAosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il per il triennio 2006/2008 sia per lanno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, nellobiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse iscritte nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310 dei bilanci di cui al medesimo comma 1, secondo le modalità di cui allarticolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).
Art. 6
(Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
1. Allallegato A alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), le parole l.r. 15 dicembre 1994, n. 77 sono sostituite dalle seguenti l.r. 19 maggio 2006, n. 11.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, fatta eccezione per larticolo 6, dichiarato urgente ai sensi dellarticolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle dAosta.
Aosta, Il Presidente CAVERI
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