Coppie sposate, unite in matrimonio da almeno tre anni (o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale), e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare” (art. 6 legge 184/1983, novellata dalla 149/2001). C’è una regolamentazione anche sull’età, secondo la legge, la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni; la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro.
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