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Cancellazione onlus, il pasticcio dei ricorsi
Che fare se le Entrate negano l'iscrizione all'anagrafe
di Redazione
Questa settimana il nostro esperto commercialista Giampaolo Concari risponde al quesito inoltrato alla redazione da Paola C.: «Sono segretaria di una associazione non lucrativa che si occupa di tutela dei minori (dal punto di vista giuridico e sanitario). Ho presentato all’Agenzia delle Entrate di Roma domanda per essere iscritti nel registro delle onlus. Ho ricevuto una risposta di diniego. Propongo istanza di autotutela o faccio direttamente il ricorso alla commissione tributaria?»Nella sentenza del Tar del Lazio n. 13087/2004 depositata il 16 novembre 2004 è stato sancito un principio importante: contro le decisioni di cancellazione dall’Anagrafe delle onlus il ricorso deve essere presentato al Tar, il tribunale amministrativo regionale, e non alle commissioni tributarie. La sentenza va contro quanto affermato nella circolare ministeriale 26 febbraio 2003 n. 14/E, laddove si dice che la competenza è devoluta alle commissioni tributarie.
Nella motivazione della sentenza si legge che l’Anagrafe delle onlus non ha solo effetti dichiarativi ma costitutivi, tanto che nell’art. 11 della 460/97 si demanda alla Direzione regionale delle Entrate il compito di verificare la sussistenza dei requisiti.
La sentenza ha spostato la giurisdizione verso la giustizia amministrativa e aperto, però, un nuovo fronte nel contenzioso. Non essendovi giurisprudenza consolidata è alquanto rischioso “puntare tutto” su di una sola giurisdizione: giudici amministrativi o giudici tributari. Sicuramente questo non fa che aumentare il costo dell’eventuale contenzioso che, al contrario, potrebbe essere eliminato se il legislatore fornisse un’interpretazione autentica sulla giurisdizione e sulla natura delle onlus: qualora la qualifica fosse considerata solo ai fini delle agevolazioni fiscali, la competenza sarebbe dei giudici tributari; se al contrario, come molti affermano, si ritenesse che la qualifica di onlus abbia una portata più ampia, sino a diventare un genere a se stante di ente senza finalità di lucro, ecco che la giurisdizione dovrebbe essere spostata al giudice amministrativo, dal momento che le commissioni tributarie non avrebbero competenza su di un atto della pubblica amministrazione che esula dalla loro competenza (a norma degli artt. 2 e 19 del Dlgs 546/92). Resterebbe però insoluto il problema degli avvisi di accertamento e i conseguenti avvisi di irrogazione delle sanzioni che accompagnano gli atti di cancellazione delle onlus dall’Anagrafe: avremmo infatti una serie di atti la cui fondatezza dipenderebbe dall’esito del giudizio del Tar, ma che non è detto che nel frattempo farebbero ricadere i loro (nefasti) effetti sul malcapitato ente non profit.
Esempio. Poniamo il caso di una associazione che si veda notificare il diniego della qualifica di onlus e che, con successivi atti, riceva altresì avvisi di accertamento per mancato pagamento dell’imposta di bollo sugli estratti conto con relative sanzioni. Da un lato avremmo un contenzioso presso il tribunale amministrativo e dall’altro una serie di atti che l’amministrazione finanziaria emetterebbe e che dovrebbero essere impugnati davanti alle commissioni tributarie. La onlus potrebbe chiedere la sospensione della riscossione dei tributi e delle sanzioni ma non è detto che tale richiesta sarebbe accolta dal giudice tributario. Anzi. Agli operatori non resta che armarsi di pazienza e, soprattutto, di bravi professionisti capaci di assisterli nei passaggi del contenzioso tributario e amministrativo.
La domanda della lettrice comunque verte sulla possibile presentazione di un’istanza di autotutela all’Agenzia che, sia che si decida poi per proporre ricorso al Tar o alla commissione tributaria, è sempre possibile. Con un’unica attenzione: non far scadere i termini per la proposizione del ricorso, perché questi continuano a scorrere nonostante l’istanza di autotutela e non è detto che l’Agenzia nel frattempo si pronunci. Perciò: bene l’istanza, ma occorre predisporre il ricorso, per essere pronti alla presentazione.
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