Le associazioni di promozione sociale, disciplinate dalla legge 383/2002, sono movimenti, gruppi o coordinamenti che svolgono attività di utilità sociale a favore dei soci o di terzi, senza finalità di lucro. Possono essere riconosciute o non riconosciute e si avvalgono prevalentemente dell’opera di volontari (associati o no), pur potendo avere dipendenti retribuiti e sostentarsi economicamente tramite attività commerciali, a patto che siano svolte in maniera sussidiaria e per raggiungere gli obiettivi istituzionali. La legge 383 esclude dal novero delle associazioni di promozione sociale i partiti politici e i sindacati e comunque tutti gli enti che tutelano esclusivamente gli interessi economici degli associati; esclusi pure i circoli privati e le organizzazioni che impongono condizioni di tipo economico o discriminatorio per l’ammissione degli associati. La legge ha istituito un registro nazionale e prevede registri regionali cui le associazioni devono iscriversi per godere di agevolazioni e stipulare convenzioni con enti pubblici. A oggi le realtà iscritte al registro nazionale sono 141, impiegano circa 50 mila persone (di cui circa 18 mila religiosi, 13 mila volontari e 8 mila dipendenti) e fanno registrare un ammontare complessivo delle entrate pari a circa 600 milioni di euro. Nella maggior parte dei casi si tratta di organizzazioni con sede nell’Italia centrale (70,2%), con forma giuridica di associazione non riconosciuta, finanziate prevalentemente da privati (86%).
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