Non profit

Ritardo pagamenti, lo stato si prende altri 12 mesi

Il Taiis: dalla sanità 49 miliardi di crediti

di Redazione

 “Una norma per proteggere le aziende sanitarie che non rispettano i tempi di pagamento delle aziende fornitrici di servizi, in evidente contrasto con le disposizioni comunitarie in materia e che rischia di rendere ancora più drammatiche le condizioni delle numerose aziende che già vantano nei confronti della P.A. circa 49  miliardi di euro di crediti per quanto concerne il solo SSN”.
È questo la denuncia del TAIIS, Tavolo Interassociativo Imprese di Servizi, relativa al comma 79 del cosiddetto “maxiemendamento” alla Legge Finanziaria per il 2010 che stabilisce l’impossibilità di promuovere e attuare per 12 mesi azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni che abbiano sottoscritto piani di rientro dal disavanzo.
“Ci siamo già rivolti alla Commissione Europea”, dichiarano i rappresentanti del Taiis, “affinché faccia presente tempestivamente alle istituzioni italiane la probabilità che questa disposizione, se approvata, produrrà l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano”.
La disposizione desta notevoli preoccupazioni in quanto stabilisce, tra l’altro, che i relativi debiti insoluti della P.A. producano nei dodici mesi solo gli interessi legali (previsti dall’articolo 1284 del codice civile), fatti salvi gli eventuali accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori.
La norma risulta in evidente contrasto con le vigenti disposizioni comunitarie in materia di ritardo nei pagamenti (direttiva n. 35/2000) sia per quanto riguarda le disposizioni sugli interessi, sia per quanto riguarda la procedura di recupero dei crediti; viola inoltre i principi di par condicio concorrenziale, in quanto penalizza specificatamente le aziende fornitrici del sistema sanitario in alcuni ambiti regionali rispetto agli altri creditori della P.A..
Una disposizione che, rilevano al TAiiS, la Magistratura avrebbe il potere/dovere di disapplicare, in quanto in contrasto con norme comunitarie di rango superiore, con conseguente determinarsi di ulteriori contenziosi e di incertezze applicative.

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