Un’ulteriore forma di sanzione è quella relativa alla impossibilità per l’azienda di stipulare contratti con la P.A., in pratica a partecipare a gare di appalto.
La comunicazione della interdizione dovrà essere comunicata o al Ministero delle infrastrutture oppure alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a seconda della tipologia di attività svolta dalla impresa.
La durata del provvedimento di interdizione avrà la seguente durata temporale:
– è pari alla durata della sospensione se la percentuale dei lavoratori irregolari risulti essere inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
– è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione – e comunque non inferiore a due anni – al verificarsi di uno dei seguenti casi:
1) la percentuale dei lavoratori irregolari risulti pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
2) nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela di salute e sicurezza sul lavoro;
3) nei casi di reiterazione. In questa ipotesi la decorrenza del periodo di interdizione è successiva a precedente periodo di interdizione.
Il Ministero ricorda che la durata di sospensione dell’attività imprenditoriale è pari a due anni ogni volta che non sia intervenuta la revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla sua emissione, fatti salvi ulteriori provvedimenti con cui potrà essere rideterminata la durata dell’interdizione a seguito della revoca della sospensione.
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