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Invalidità e co.co.pro. ecco cosa cambia

Approvato il Collegato alla Finanziaria

di Redazione

È stato approvato in via definitiva il 3 marzo 2010 il Collegato Lavoro. La prima norma di interesse del terzo settore (art. 24) riguarda le modifiche ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap che si trovano in situazione grave. La seconda (art. 41) riguarda la responsabilità dei terzi per quanto attiene l’invalidità civile. Altro intervento di notevole importanza è la nuova definizione delle prestazioni occasionali (art. 48 comma 7). Infine l’articolo 50 tratta delle collaborazioni passibili di trasformazione in un contratto subordinato.Per quanto attiene l’assistenza alla persona in situazione di grave handicap, il legislatore ha stabilito che possono richiedere, anche in maniera continuativa, tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa i seguenti soggetti: parenti ed affini entro il secondo grado e parenti ed affini entro il terzo grado qualora i genitori od il coniuge della persona afflitta da handicap grave abbiano compiuto 65 anni di età, oppure risultino anche loro affetti da patologie invalidanti o risultino deceduti o mancanti. È stato ribadito dalla norma che per l’assistenza ad una persona con grave handicap non possono essere accordati permessi a più di un lavoratore dipendente; mentre se si tratta di un figlio, entrambi i genitori, anche adottivi, potranno usufruire dei permessi per assisterlo. I benefici decadranno per i lavoratori che assistono i loro parenti affetti da grave handicap nel caso in cui il datore di lavoro oppure l’Inps dovessero accertare che le condizioni per i giorni di permesso sono venute meno. Nel caso in cui i lavoratori richiedenti sono pubblici dipendenti l’iter procedurale è cambiato. L’amministrazione pubblica da cui dipende chi richiede i permessi è tenuta a comunicare alla presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione pubblica quanto segue: i nomi dei dipendenti a cui vengono accordati i permessi, compresi i nomi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti da un lavoratore con handicap grave, oppure dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistere un loro figlio, per assistere il coniuge o per assistere parenti od affini; il nominativo del soggetto afflitto da grave handicap per cui si richiedono i permessi per assisterlo; l’eventuale rapporto di dipendenza da una pubblica amministrazione oltre che il comune di residenza dell’assistito; il rapporto di coniugo esistente, il rapporto di maternità o paternità, il grado di parentela od affinità esistente tra ciascun dipendente che ha usufruito dei permessi e la persona assistita; per i permessi usufruiti dal padre lavoratore o dalla madre lavoratrice occorrerà specificare se il figlio ha più di tre anni o meno; il numero di giorni ed ore di permessi fruiti da ogni lavoratore nell’anno precedente e per ogni mese.
Sono state introdotte norme più severe qualora dovessero essere erogati pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili non spettanti a causa di un comportamento non lecito da parte di terzi. In questo caso l’Inps si rivarrà, recuperando le somme erogate, sia sul responsabile civile che sulla compagnia di assicurazioni. Il valore della prestazione erogata sarà determinato da criteri stabiliti con apposito decreto interministeriale emanato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e finanza dopo aver sentito il consiglio di amministrazione dell’Inps.
Molto interessante è anche la previsione che le prestazioni occasionali possano essere applicate per svolgere attività di servizi di cura ed assistenza alla persona per una durata temporale non superiore a 240 ore e per importi non superiori a 5mila euro nello stesso anno solare.
Infine il datore di lavoro che applica erroneamente un contratto a progetto, tanto da vederselo trasformare in un contratto subordinato, dovrà limitarsi ad indennizzare il lavoratore con un importo compreso tra 2,5 e 6 mensilità retributive e non più a corrispondere al lavoratore le differenze retributive spettanti.

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