Welfare
Che fatica consultare i documenti amministrativi
Il caso settimanale del Difensore Civico
di Redazione
Difensore civico: Teresa Lapis
Provincia: Venezia
Settore: Pubblica amministrazione
Caso: Accesso ai documenti
Nel 1992 è entrata in vigore una legge, la 241, che sancisce il diritto del cittadino ad accedere ai documenti amministrativi secondo procedure ben definite. Ancora oggi, però, quel diritto resta spesso inapplicato.
La vicenda di questa settimana è davvero singolare giacché il Comune veneto si è già dotato di un regolamento attuativo della legge 241, recependo quindi lo spirito della normativa. Ma evidentemente ciò non è bastato.
Racconta Teresa Lapis, difensore civico della provincia di Venezia, che il signor L. si è rivolto all?Ufficio relazioni con il pubblico per avere informazioni su un cantiere confinante con il condominio di cui è amministratore.
In particolare, al signor L. interessava verificare l?ampiezza dell?area concessa al cantiere e l?esistenza di una autorizzazione per la collocazione di una gru.
L?Urp si è allora attivato inviando una nota ai settori Patrimonio ed Edilizia del Comune, ma la risposta è arrivata solo dal primo ufficio.
È dunque lo stesso Urp a consigliare il signor L. di rivolgersi al difensore civico, che si attiva immediatamente nei confronti del settore Patrimonio del Comune. In occasione di una riunione con l?ufficio, Teresa Lapis spiega di avere riscontrato ?una certa resistenza a collaborare con il difensore?. Inoltre, ?il dirigente di settore ha tenuto a precisare che il suo ufficio non può occuparsi in modo continuativo di rispondere a richieste informative perché ciò esula dalle sue funzioni?.
Vista la difficoltà a trovare un punto di mediazione soddisfacente, lo scorso 23 febbraio il difensore ha chiesto un intervento del vice-sindaco, che ha assicurato risposte in tempi brevi.
Probabilmente i cittadini riusciranno a ottenere le informazioni richieste, ma la vicenda è emblematica delle difficoltà che incontra l?applicazione di un diritto pienamente riconociuto a sei anni di distanza dalla legge che lo ha istituito.
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