Famiglia

Incesto, rivediamo il codice penale

Affari sociali

di Redazione

Camera: presentata l?11 settembre una proposta di legge che modifica l?articolo 564 del codice penale sul reato d?incesto, d?iniziativa di cinque deputati della maggioranza. Il provvedimento (n. 4124) è all?esame della commissione Giustizia in sede referente.
Dopo il recente caso che ha portato nel Salernitano all?arresto di un suocero e una nuora legati da una relazione sentimentale, si è cominciato a discutere sul reato d?incesto nel nostro ordinamento.
Secondo l?articolo 564 del codice penale, è punibile con la reclusione da uno a otto anni chiunque commetta incesto. Le pene variano a seconda che tra i soggetti sia intercorso o meno un rapporto sessuale completo. Nel primo caso si tratterà di relazione incestuosa, e la pena sarà massima. Se non è stato consumato un rapporto sessuale, si tratterà invece di atto incestuoso e la condanna oscillerà fra uno e cinque anni.
Ancora più ampia è la libertà di giudizio sulla ?turpitudine morale della tresca? e sull?esistenza del ?pubblico scandalo?, individuato nel ?senso di turbamento e nel disgusto, diffusosi in un numero indeterminato di persone estranee alla cerchia familiare degli incestuosi?.
La proposta di legge vuole salvaguardare il diritto alle scelte sessuali e sentimentali, modificando l?articolo 564 del codice penale con la soppressione delle parole ?o con un affine in linea retta?.

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