Cultura
Diritto d’asilo. L’Unhcr contro la nuova legge svizzera
Pubblichiamo il testo del comunicato diramato dall'agenzia dell'Onu
di Redazione
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è profondamente rammaricato per l’adozione, ieri 17 marzo, della nuova legge in materia d’asilo da parte del Consiglio degli Stati svizzero. Si tratta di uno degli strumenti legislativi più restrittivi di tutta Europa, e giunge fra l’altro in un momento in cui il numero dei richiedenti asilo che arrivano in Svizzera è sceso ai livelli più bassi dal 1987.
L’UNHCR aveva dettagliatamente commentato il progetto di legge, ma le forti riserve espresse dall’Agenzia – esposte nel luglio scorso in un comunicato stampa – non sono state accolte e permangono tuttora. I punti che destano maggiore preoccupazione sono i seguenti:
– Richiedenti asilo sprovvisti di documentazione: in base alla nuova legge, saranno considerati accettabili esclusivamente i documenti di viaggio e d’identità validi (ma non le patenti di guida e i certificati di nascita). I richiedenti asilo che non saranno in grado di fornire i suddetti documenti non avranno diritto ad un esame sostanziale della loro domanda d’asilo, a meno che non risulti già palese che essi siano dei rifugiati. Poiché molte persone costrette ad abbandonare il proprio paese non sono in grado di ottenere il passaporto nazionale o documenti d’identità prima di fuggire, esiste un serio rischio che venga violata la norma di diritto internazionale relativa al refoulement, il respingimento di una persona in un paese nel quale vi sia il rischio di subire violenze o persecuzioni.
– Dati sui richiedenti asilo: le autorità svizzere potranno trasmettere i dati dei richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta ai loro paesi d’origine prima che sia stata presa la decisione finale sulla domanda d’asilo (ad esempio dopo una decisione di prima istanza). Questo potrebbe potenzialmente mettere a rischio i richiedenti asilo e i loro familiari nel paese di provenienza e dare luogo a nuove istanze in loco.
– Status umanitario: il Consiglio degli Stati si è rifiutato di riconoscere la possibilità di concedere uno status umanitario che avrebbe assicurato un più adeguato status giuridico a coloro che fossero stati riconosciuti bisognosi di una protezione sussidiaria (ad esempio persone che non possono rientrare nel loro paese a causa di un conflitto o di violenza generalizzata), oltre ad assicurare loro diritti quali quello alla riunificazione familiare e al lavoro. Il Consiglio si è invece dichiarato favorevole all’attuale principio della cosiddetta ‘ammissione provvisoria’ e la riunificazione familiare è possibile soltanto dopo tre anni. Inoltre, perché coloro che fuggono da conflitti e violenza generalizzata possano beneficiare di protezione complementare, dovranno dimostrare che il rimpatrio “metterebbe a rischio la loro vita”, invece del precedente concetto di irragionevolezza.
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