Famiglia

Sostegno uguale ai piccoli stranieri

I minori stranieri con disabilità, anche se non in “regola”, hanno gli stessi diritti dei coetanei italiani che vivono la stessa condizione.

di Redazione

Avrei bisogno di sapere se si può richiedere al Servizio di neuropsichiatria infantile dell?Ulss la certificazione per ottenere l?insegnante di sostegno per un minore straniero che però non è ancora in regola, in quanto i genitori non hanno ancora regolarizzato la loro posizione; comunque questo minore sta frequentando la scuola dell?obbligo. Se la risposta è positiva, avrei bisogno di sapere quali sono le normative di riferimento.
Vittorio M.(email)

I minori stranieri con disabilità, anche se i genitori sono ?irregolari?, godono degli stessi diritti dei minori italiani con disabilità (si può fare riferimento all?articolo 3 comma 4 della legge n. 104/92 con riferimento alla normativa Bossi-Fini sugli stranieri).
Per la richiesta di un docente per il sostegno all?Ufficio scolastico regionale, come pure per la richiesta del trasporto gratuito, o di un assistente per l?autonomia e la comunicazione, rispettivamente al Comune (per quanto riguarda la scuola materna, elementare e media) o alla provincia (competente per la scuola superiore) come pure per l?acquisto di ausilii didattici specifici, da effettuare ai due enti locali (secondo le rispettive competenze sopra indicate in base all?articolo 139 del decreto legislativo n. 112/1998), come pure per la richiesta di un collaboratore o di una collaboratrice per l?assistenza igienica personale all?interno della scuola, di competenza del dirigente scolastico (ai sensi dell?articolo 47 allegato ?A? del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003), occorre una certificazione emessa dall?Azienda sanitaria locale di residenza, o di dimora.
L?Asl dovrà, inoltre, garantire la formulazione di una diagnosi funzionale e dovrà collaborare alla formulazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, che vanno formulati in maniera congiunta dalla famiglia e da tutti gli insegnanti e dagli operatori socio-sanitari di territorio che hanno a che fare con il minore.
Le richieste di tutte queste risorse, sulla base del certificato prodotto dall?Azienda sanitaria, vanno inoltrate alle diverse autorità amministrative entro e non oltre il mese di maggio dell?anno precedente quello di frequenza dell?alunno, in modo che a partire dall?inizio dell?anno scolastico interessato, ovvero dal settembre successivo, tutti i servizi richiesti debbono essere disponibili .
Qualora invece qualcuno di questi servizi non sia operante, la famiglia oppure un?associazione di tutela dei diritti delle persone con disabilità, che abbia cioè all?interno del proprio statuto tra la finalità quella di tale tutela dei disabili, è legittimata a rivolgersi all?autorità giudiziaria, in via d?urgenza, ai sensi dell?articolo 700 del codice di procedura civile per ottenere ciò che è dovuto. La legittimazione delle associazioni a compiere questi passi risulta sia dalla legge n. 266/1991, cioè la legge sul volontariato, sia dalla legge n. 281/1998, normativa sui consumatori, sia dall?articolo 26 della legge n. 383/2000, normative sulle associazioni di promozione sociale.
Per una maggiore rapidità, gli stessi diritti sono esigibili se si riesce a farli entrare in un accordo di programma, previsto dall?articolo 13 comma 1 lettera A della legge n. 104/1992, ripreso implicitamente dagli articoli 14 e 19 della legge n. 328/2000, rispettivamente riguardanti l?obbligo dei Comuni di curare il progetto globale di vita delle persone con disabilità e gli accordi di programma per l?approvazione dei piani di zona.
Per quanto riguarda, infine, la normativa di riferimento e le sentenze intervenute, si può anche fare riferimento al sito www.edscuola.it/ archivio/norme, oppure sullo stesso sito a: www.edscuola.it/archivio/ handicap.
Salvatore Nocera

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