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Per le imprese deducibilità totale

Aiuti alla ricerca.

di Redazione

L?articolo 49 del disegno di legge Finanziaria 2006, intitolato «Detassazione della ricerca» si sostituisce e va ad abrogare definitivamente un passaggio (la lettera c, comma 2, art. 100) del Testo Unico Imposte sui redditi che era stato disciplinato recentemente dalla +Dai -Versi (art. 14, comma 7, punto b) della legge 80/05). Cosa è cambiato? La deducibilità totale delle donazioni effettuate dai soggetti Ires (cioè le aziende) a favore di enti pubblici di ricerca ed enti privati (da individuarsi con un dpcm di futura pubblicazione), era già prevista dalla +Dai -Versi. La Finanziaria ha fatto un passaggio per ?circostanziare? questi contributi e liberalità: dovranno essere finalizzate alla sola ricerca (non, ad esempio, all?assistenza, oppure, per i destinatari pubblici come le università e altre istituzioni pubbliche, alle attività collaterali rispetto alla ricerca scientifica). Va rilevato, anche che il comma 2 dell?art. 49 del ddl Finanziaria 2006 prevede che gli onorari per atti notarili relativi alle donazioni sono ridotti del 90%.

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