Famiglia
Adro: cinque extracomunitari fanno causa al Comune
Contestati come discriminatori i due regolamenti che li escludono da affitto agevolato e bonus bebè
Il secondo regolamento prevede l’erogazione di un contributo economico alla famiglia per i nuovi nati e i minori adottati. Condizione per l’accesso a tale beneficio, oltre alla residenza del neonato o dell’adottato nel comune di Adro, sono il rapporto di coniugio dei genitori e la cittadinanza di entrambi i genitori di uno Stato dell’Unione europea, oltreché la residenza nel comune di Adro da almeno cinque anno di almeno uno dei genitori.
I legali dei ricorrenti, avv. Guariso e Zucca, ritengono che la clausola di nazionalità, che esclude dai suddetti benefici i cittadini extracomunitari, sia in violazione di norme costituzionali (art. 2 e 3 Cost) in quanto priva di una ragionevole causa giustificatrice, nonché di norme di legge sovraordinate quali gli artt. 2 c. 2 e 3 d.lgs. n. 286/98 (principio di uguaglianza tra lavoratori italiani e stranieri), l’art. 43 del d.lgs. n. 286/98 (divieto di discriminazioni), l’art. 41 del d.lgs. n. 286/98 (parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale), nonché di norme di diritto internazionali relative al trattamento dei minori (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo).
I ricorrenti hanno dunque richiesto al Tribunale di Brescia di accertare la discriminazione e di ordinare al Comune di Adro di rimuovere la condizione discriminatoria di cittadinanza, anche retroattivamente, in relazione ai bandi già definiti negli anni precedenti, consentendo alle persone escluse di parteciparvi.
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