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Partecipare o costituire onlus: via libera alle imprese profit
profit e non profit
di Redazione

Gli enti pubblici e le società commerciali possono costituire o partecipare onlus ancorché nella compagine sociale i soggetti di cui all’art. 10, comma 10, del dlgs 460/97 (i cosiddetti enti esclusi) siano numericamente prevalenti o assumano un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo e di gestione della onlus. Con la circolare n. 38 del 1° agosto scorso, l’Agenzia delle entrate ha aperto finalmente le porte dell’iscrizione all’Anagrafe delle onlus per le organizzazioni costituite e/o partecipate (anche in misura prevalente!) dai cosiddetti enti esclusi, in primis enti pubblici e società commerciali. Queste le motivazioni apportate dall’Agenzia per motivare un cambio di rotta così netto rispetto alle direttive del passato. Per quanto riguarda la partecipazione degli enti pubblici, l’Agenzia invoca il principio di sussidiarietà e una risoluzione del Parlamento europeo del febbraio 2009 sull’economia sociale che «nell’invitare i legislatori nazionali a provvedere al riconoscimento dell’economia sociale e dei soggetti che ne fanno parte, ha inteso, fra l’altro, promuovere la creazione di reti di solidarietà attraverso un partenariato attivo tra le autorità locali e le organizzazioni del terzo settore». Per quanto riguarda le società commerciali si fa invece riferimento a politiche aziendali che rientrano nelle responsabilità sociali.
Restano escluse da questa apertura dell’Agenzia delle entrate le ong: la legge che le disciplina, all’art. 28, c. 4, dispone che il riconoscimento di idoneità può essere dato a condizione che le medesime «non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro». Resta aperta la questione delle cause pendenti davanti alle commissioni tributarie. Per questo nella circolare viene precisato che «è preclusa agli enti pubblici e alle società commerciali la possibilità di partecipare in qualunque modo alle ong di cui alla legge 49/1997».
Come sottolinea l’avvocato Maddalena Tagliabue di Nonprofitonline, resta aperta la questione di tutti i giudizi pendenti davanti alle commissioni tributarie. «Ragionevolmente ci aspettiamo che si estinguano per rinuncia al ricorso da parte delle Direzioni regionali delle entrate costituite o per cessazione della materia del contendere dovuta al fatto che le Direzioni regionali competenti esercitino in via di autotutela il potere di ritiro dell’atto di diniego di iscrizione o del provvedimento di cancellazione».
http://www1.agenziaentrate.gov.it
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