Convenzioni, Osservatorio nazionale per il volontariato, Centri di servizio, fondi regionali: senza la legge quadro 266/91 tutto questo non esisterebbe.
Riconoscimento del valore sociale del volontariato e sua assoluta gratuità: questi i capisaldi ideali della legge, che comunque nasce con l’intento di regolare i rapporti tra le organizzazioni di volontariato (odv) e l’ente pubblico.
La legge fissa comunque i paletti minimi per essere odv: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, obbligo di bilancio, assicurazione dei volontari.
La legge istituisce i registri regionali delle odv, necessari per accedere a contributi pubblici e agevolazioni fiscali; viene creato anche l’Osservatorio nazionale per il volontariato, cui spetta convocare la Conferenza nazionale del volontariato.
L’articolo 12 è dedicato ai fondi speciali presso le regioni, destinati a creare i Centri di servizio al volontariato, fondi che devono essere alimentati anche dalle fondazioni bancarie.
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