Mondo
Porte aperte ai trust, anche se la legge non c’è
Per le Entrate possono costituirsi in onlus
di Redazione
Il trust può ottenere la qualifica di onlus? La risposta sembra essere definitivamente positiva considerato che sia l’Agenzia per il terzo settore, con l’atto di indirizzo del 25 maggio 2011, sia l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/e dell’1 agosto 2011, hanno legittimato la presenza di questo nuovo veicolo all’interno del variegato mondo del terzo settore in Italia. Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone estremamente duttile, che si presta alla realizzazione di innumerevoli iniziative ? di protezione patrimoniale, di carattere successorio e societario ad esempio ? ma che può anche essere utilizzato per la realizzazione di attività di utilità sociale.
Considerato che la soggettività fiscale del trust è ormai pacifica, la domanda che ci si poneva ormai da diverso tempo riguardava la possibilità di poter inquadrare tale figura all’interno «degli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica» richiamati dall’articolo 10 comma 1 del dlgs 460/97. Sul punto non sembrerebbe esservi più alcun dubbio in considerazione del fatto che i due principali “interlocutori” delle onlus ? l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per il terzo settore ? hanno dato il via libera. Si tratta di una novità particolarmente rilevante, considerato che da oggi fra gli enti che perseguono finalità di interesse collettivo va ad aggiungersi anche il trust.
Quanto alle caratteristiche che deve avere il trust per poter ottenere l’iscrizione all’anagrafe unica delle onlus, occorre richiamare integralmente le previsioni contenute nell’articolo 10 del dlgs 460/97: di conseguenza dovrà svolgere la propria attività in almeno uno dei settori indicati dalla norma (assistenza sociale, beneficenza, istruzione, formazione etc.), essere costituito per atto notarile o per scrittura privata autentica o registrata e contenere tutte le clausole richieste dal citato decreto. Riguardo alla disciplina applicabile, in assenza di una normativa italiana di riferimento occorrerà verificare con attenzione che la legge (straniera) individuata dal disponente non sia contraria alle previsioni di cui al dlgs 460/97.
Alcune esperienze sono già state avviate (si veda ad esempio il “Trust Rotary Genova San Giorgio per il microcredito onlus”) e si ritiene che alla luce delle recenti novità interpretative, e in considerazione della versatilità che caratterizza questo veicolo, vi sarebbe la possibilità di sperimentare soluzioni innovative volte al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante.
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