Non profit

Deleghe, disco verde anche alle onlus

Il Codice civile prevale sull'Agenzia delle entrate

di Redazione

Da professionista, ho l’impressione che ci sia molta confusione tra le associazioni sulla possibilità e le modalità di utilizzo delle deleghe nelle assemblee. Vale allora la pena di fare un po’ di chiarezza.

L’importanza dello statuto
Innanzitutto va detto che le deleghe non possono essere utilizzate per farsi rappresentare nei consigli direttivi, nei consigli di amministrazione e così via. Le deleghe, infatti, valgono solo per gli associati che non possono intervenire personalmente alle assemblee. Le disposizioni di attuazione del Codice civile prevedono che se non è vietato dall’atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Se lo statuto prevede la possibilità di intervento in assemblea attraverso rappresentanti, solitamente si precisa che il delegato (che appunto deve essere un altro associato) non può rappresentare più di un certo numero di associati, ad esempio tre o cinque deleghe per ogni aderente, a seconda del numero di associati iscritti e a seconda dell’ambito di operatività dell’associazione: territorio regionale, nazionale o altro. Questo perché il principio di democraticità e di diretta partecipazione alla vita dell’ente è ritenuto uno dei principi cardine della struttura associativa.

Il nodo della democraticità
Per quanto concerne le onlus i dubbi in materia però sono stati accresciuti da alcune interpretazioni di questo principio date sia dall’autorità di governo per le associazioni riconosciute sia dall’Agenzia delle entrate, che hanno considerato violazione del predetto principio di democraticità l’utilizzo delle deleghe nelle assemblee. Ma non è più garantita la partecipazione di un socio, che non può essere fisicamente presente all’assemblea, se può comunque esprimere il proprio voto attraverso un altro associato, piuttosto che non votare del tutto? L’importante è evitare un utilizzo eccessivo delle deleghe, o un accentramento di deleghe in capo a poche persone, che svuoti di contenuto la riunione collegiale, mettendo ? allora sì ? in discussione il principio di partecipazione. Questa opinione è stata più volte ribadita anche dall’Agenzia per il terzo settore, benché l’Agenzia delle entrate sembri restìa ad accoglierlo per le onlus.
Va, per concludere, anche ricordato che le deleghe non devono essere rilasciate con il nome del delegato in bianco, né per più di una riunione (la delega è invece ammessa per le convocazioni successive alla prima della stessa assemblea).

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è  grazie a chi decide di sostenerci.