Sul numero 7 del 17 febbraio abbiamo visto che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, pena la conversione in rapporto di lavoro subordinato. Questa regola ha però alcune eccezioni: in alcuni casi il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non deve necessariamente essere ricondotto a un progetto, ma è sufficiente che il collaboratore svolga la propria prestazione in maniera autonoma. L’art. 61 deldlgs 276/2003, innanzitutto, stabilisce che la riconducibilità a un progetto non è necessaria per le cosiddette “collaborazioni occasionali”. Si tratta di quei rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, il cui compenso complessivo, nel medesimo anno solare, sia inferiore a 5mila euro. Per quaanto riguarda il limite temporale, in assenza di una previsione specifica l’interpretazione più coerente sembra essere quella per cui l’arco dei 30 giorni sia da riferire ai giorni effettivi della prestazione lavorativa. Per tali tipologie di collaborazione non esiste alcun vincolo di forma e pertanto il contratto può essere concluso anche oralmente o, addirittura, tacitamente.
La norma poi esclude la necessità del progetto per le “professioni intellettuali”, ossia per i rapporti di collaborazione instaurati con professionisti iscritti negli appositi albi professionali. Si tratta, per fare un esempio molto diffuso nell’ambito delle onp, degli psicologi o, ancora, degli avvocati o dei giornalisti. In particolare, con riferimento a questi ultimi, il ministero del Lavoro ha allargato tale possibilità anche ai pubblicisti. Il ministero ha ritenuto che la disposizione si estende anche «a quelle attività che, pur non costituendo attività professionale abituale vera e propria (di un certo soggetto), richiedono comunque l’iscrizione a un albo». La possibilità di instaurare dei rapporti di collaborazione non riconducibili a un progetto è inoltre prevista per le prestazioni a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Sono infine esclusi dall’ambito di operatività della norma in esame (e dunque non è necessario il progetto) i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono pensioni di vecchiaia.