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Abruzzo – Promozione e diffusione di una cultura delleducazione alla pace e ai diritti umani (BUR 4/11/2005 n. 54)
di Redazione
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione Abruzzo, riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e di ogni individuo, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. In attuazione di tali principi, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità abruzzese di una cultura delleducazione alla pace e dei suoi presupposti fondamentali quali i diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà umana, la nonviolenza, il rifiuto del terrorismo fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproci.
3. La Regione, per il conseguimento delle finalità indicate nei precedenti comma, assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi, nonché delle organizzazioni non governative, presenti sul territorio regionale.
Art. 2
Iniziative culturali
1. La Regione, per lapprofondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge concede contributi per:
a) lattuazione di ricerche ed indagini;
b) lorganizzazione di incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione ;
c) il patrocinio di incontri di formazione e studio con studiosi ed esperti a livello nazionale ed internazionale.
2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi ad enti ed istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi e organizzazioni non governative, legalmente riconosciute, che svolgono attività di educazione alla pace e ai diritti umani.
3. La Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni anno approva il programma degli interventi predisposto dalla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti esterni sulla base delle istanze pervenute dal Comitato di cui allart. 5 ed assegna i contributi nel limite delle disponibilità di bilancio.
4. La Direzione di cui al comma 3 cura la raccolta degli atti utili per la promozione e la diffusione, in particolare nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie, dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti a seguito delle iniziative finanziate dalla Regione e ne acquisisce di nuovi anche mediante convenzioni da stipulare con centri di studio e ricerche nazionali ed internazionali.
5. Per la predisposizione dellarchivio di cui al comma 4, la Direzione si avvale della consulenza del Comitato di cui allart. 5, in modo da fornire alle istituzioni ed ai cittadini i documenti e le informazioni utili al perseguimento delle finalità della presente legge.
Art. 3
Giornata per la Pace e per i Diritti Umani
1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre lanniversario dellapprovazione, da parte dellassemblea Generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è individuato come giornata per la Pace e i Diritti Umani nella Regione Abruzzo.
2. In relazione alla promozione e alla salvaguardia della Pace ed al riconoscimento dei Diritti Umani, ai fini di ricordare il significato della data di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui allart. 5, determina le iniziative da adottare per celebrazioni della data stessa.
Art. 4
Premio per la Pace ed i Diritti Umani
1. La Regione istituisce un premio annuale per la Pace e per i Diritti Umani, da assegnare a persone, enti, organismi associativi e cooperativi, comitati e organizzazioni che abbiano realizzato iniziative sui temi di cui alla presente legge.
2. Il premio denominato “Abruzzo per la Pace e per i Diritti Umani” viene conferito dal Presidente della Giunta Regionale su proposta del Comitato di cui allart. 5.
Art. 5
Istituzione del Comitato permanente per la Pace ed i Diritti Umani
1. Presso la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti esterni è istituito il Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani, con il compito di realizzare il necessario collegamento programmatorio ed operativo tra la Regione e gli organismi che perseguono le finalità indicate allarticolo 1 e collaborare con la Giunta per la predisposizione del programma annuale di interventi.
2. Il Comitato è composto:
a) dallAssessore regionale delegato;
b) da 4 consiglieri nominati dal Consiglio regionale;
c) da 5 rappresentanti degli organismi di cui allart. 6, eletti dal Comitato dopo l’istituzione del Registro regionale degli organismi operanti sul territorio regionale nel campo della pace e dei diritti umani.
3. Il Comitato approva il proprio regolamento interno che indica le modalità della sua composizione e ne disciplina lattività.
4. Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle attrezzature, dei locali, nonché del personale messi a disposizione della Giunta regionale.
5. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino allinsediamento del nuovo Comitato.
6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è successivamente integrato con i componenti di cui alla lett. c) del comma 2 dell’art. 5.
7. Il Comitato si insedia, su convocazione del Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed opera sino alla nomina dei 5 rappresentanti degli organismi con i componenti di cui al punti a) e b) del comma 2 dell’art. 5. Nella prima riunione viene nominato il Presidente del Comitato.
Art. 6
Registro regionale degli organismi operanti per la Pace e per i Diritti Umani
1. E istituito, presso la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti esterni, il Registro regionale degli organismi operanti sul territorio regionale nel campo della Pace e dei Diritti Umani, comprendenti quelli che nellatto costitutivo, prevedono fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali di educazione alla pace ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione, della difesa nonviolenta e della solidarietà.
2. Gli organismi di cui al comma 1 devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) prevedere nello statuto, tra gli scopi sociali, in forma espressa e con carattere prevalente e/o esclusivo iniziative volte a favorire la realizzazione della pace, dei diritti umani, della difesa popolare nonviolenta e del disarmo;
c) prevedere un ordinamento interno a base democratica;
d) essere costituite legalmente da almeno un anno alla data di richiesta di iscrizione al presente Registro.
3. Liscrizione al registro viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge, ivi compresi quelli inerenti listituzione del Comitato permanente per la Pace e i Diritti Umani di cui allart. 5, valutati per lesercizio finanziario 2005 in 50.000,00 si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per lesercizio finanziario in corso:
– Cap. 61637 U.P.B. 01.01.007 denominato: Intervento regionale a favore della cooperazione dei Paesi in via di sviluppo L.R. 105/1989 e L.R. 63/1995
– in diminuzione 50.000,00
– Cap. 61483 U.P.B. 10.01.004 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Intervento per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani
– in aumento 50.000,00
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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