Welfare
All’americana o all’europea? Class action, istruzioni per l’uso
Consumers'magazine: il tema del mese/ Lintroduzione di strumenti processuali collettivi risarcitori
di Redazione
di Paolo Fiorio
L?introduzione di strumenti processuali collettivi risarcitori è da tempo nell?agenda politica del nostro Paese ed è vista con grande favore dai cittadini quale necessario completamento dei processi di liberalizzazione e di innalzamento del livello di tutela dei cittadini consumatori. Nella scorsa legislatura la Camera dei deputati aveva approvato un disegno di legge che introduceva un sistema di azioni risarcitorie collettive che, una volta passato all?esame del Senato, si è arrestato di fronte alle pressioni lobbistiche di buona parte del mondo imprenditoriale. Con la nuova legislatura il tema è tornato d?attualità tanto che oggi alla Camera sono in discussione diversi disegni di legge ad iniziativa parlamentare ed una proposta di legge del governo che vede come primo firmatario il ministro Bersani.
Alcune proposte prevedono l?introduzione di una class action di ispirazione nordamericana, altre un sistema di azioni collettive risarcitorie. I due modelli, pur perseguendo finalità simili, hanno caratteristiche diverse. Il modello delle class action di derivazione statunitense consente ad ogni singolo soggetto di agire in giudizio in rappresentanza della classe (altre persone o entità che si trovino in circostanze identiche o simili) e si fonda principalmente sull?iniziativa degli studi legali specializzati che decidono di investire ingenti risorse nel contenzioso a fronte di un compenso che, di regola, rappresenta una percentuale (intorno al 20-30%) del risarcimento complessivo. La legittimazione a rappresentare la classe deve essere accertata dal Tribunale e la sentenza, anche se sfavorevole, è vincolante per tutti i soggetti danneggiati che non abbiano espressamente chiesto di essere esclusi dalla causa.
Modello europeo
Il modello di azione collettiva risarcitoria (a cui si rifà il disegno di legge presentato dal governo) rappresenta invece un?evoluzione degli strumenti di tutela collettiva oggi accordati in tutta Europa ai cosiddetti enti esponenziali. Le associazioni dei consumatori, e non ogni danneggiato, sono infatti legittimate ad agire in giudizio per richiedere la condanna al risarcimento dei danni o la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori. Il Tribunale, decidendo la causa proposta dall?associazione, accerta la responsabilità del convenuto e determina i criteri in base ai quali potrà essere riconosciuto il danno su base individuale. Dopo la sentenza collettiva i singoli consumatori possono ottenere la liquidazione del danno grazie ad una procedura di conciliazione, o giudizialmente senza dover provare l?illegittimità del comportamento.
Il Movimento Consumatori ritiene preferibile il secondo modello che pare maggiormente idoneo ad ovviare ad una serie di inconvenienti che si sono presentati nell?esperienza statunitense. L?attribuzione della legittimazione ad agire alle associazioni rappresentative valorizza innanzitutto l?aggregazione ed il momento associativo, non lasciando la tutela di interessi di massa ai singoli, secondo una filosofia individualistica che non è propria dell?esperienza giuridica europea. La limitazione del potere di agire per conto della classe ad un numero ristretto di soggetti (le associazioni di consumatori iscritte nell?albo nazionale), e non ad ogni singolo danneggiato (e quindi di fatto allo studio legale che lo rappresenti) presenta inoltre indubbi vantaggi in quanto attenua i rischi di azioni spregiudicate proposte non nell?interesse dei consumatori, ma di agguerriti avvocati. L?associazione, a differenza di ogni singolo soggetto danneggiato, ha un reale potere di controllo sull?operato dei propri difensori e può evitare che tale strumento sia utilizzato come una mera arma di ricatto capace di privilegiare più gli interessi economici degli avvocati che quelli dei danneggiati. Quasi tutte le associazioni di consumatori ritengono preferibile adeguare in maniera efficiente e ben oculata strumenti processuali già esistenti senza lasciarsi invece andare ad una rivoluzione copernicana che, rompendo con la nostra tradizione giuridica, si presterebbe a ben più forti resistenze e comprometterebbe l?oramai non rinviabile approvazione della legge richiesta da anni dai consumatori.
Ritocchi possibili
Il Movimento Consumatori ritiene tuttavia necessarie alcune modifiche della proposta di legge Bersani sia per quanto riguarda la fase di accertamento dell?illegittimità del comportamento illecito sia per quanto riguarda la liquidazione individuale del danno.
Nella prima fase del giudizio è necessario rafforzare l?accesso alle prove da parte delle associazioni prevedendo un obbligo (e sanzioni in caso di inadempimento) del convenuto di fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per la ricostruzione dei fatti, consentendo espressamente la collaborazione con le autorità indipendenti, la partecipazione al giudizio del pubblico ministero. In assenza di strumenti processuali simili alla discovery americana, l?associazione non ha infatti gli strumenti idonei per fornire la prova delle scorrettezze e degli illeciti con la conseguenza che l?azione collettiva rimarrebbe un?arma spuntata. Nella seconda fase, in cui viene richiesta la liquidazione del danno subìto dai singoli, è invece necessario introdurre una procedura semplice e veloce che non costringa il danneggiato ad agire in giudizio, magari fino alla Corte di Cassazione. Nella nostra proposta tale fase dovrebbe essere strutturata sul modello delle procedure fallimentari; il singolo consumatore, anche senza doversi necessariamente rivolgere ad un avvocato, dovrebbe limitarsi a dimostrare di appartenere alla classe dei danneggiati. Il giudice, accertata la sua appartenenza alla classe, dovrebbe liquidare il danno subito, lasciando eventuali contestazioni del convenuto ad una fase contenziosa successiva solo eventuale. L?attuale proposta di legge richiede invece una vera e propria azione giudiziaria che non assicura un efficace accesso alla giustizia da parte dei consumatori ed un?effettiva riduzione delle cause individuali.
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