Non profit
Apprendistato al via: funzionerà così
Il 25 aprile entra in vigore il Testo unico
di Redazione
Il 25 aprile entra in vigore in maniera definitiva il Testo unico dell’apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011). Il contratto di apprendistato è definito come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed ha come finalità la formazione e l’occupazione dei giovani, che potranno essere assunti in tutti i settori, compresa la pubblica amministrazione. L’unica eccezione alla qualifica di contratto a tempo indeterminato la si potrebbe avere nelle attività aventi carattere stagionale, poiché la contrattazione collettiva potrebbe prevedere contratti di apprendistato a tempo determinato. Diverse sono le novità previste rispetto alla precedente formula contrattuale.
La prima novità è la possibilità di formulare contratti di apprendistato con lavoratori in mobilità anche quando percepiscono l’indennità. Quanto alle aziende con sedi in regioni differenti, sarà possibile fare riferimento al piano formativo della regione dove è ubicata la sede legale della azienda. Non è poi possibile interrompere il rapporto di lavoro con l’apprendista durante il periodo formativo.
Le tre tipologie
La prima tipologia di apprendistato è l’Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale applicabile in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Possono essere assunti con questo contratto ragazzi di età compresa tra 15 e i 25 anni. La durata del contratto è strettamente legata alla qualifica ed al diploma che si intende conseguire e non potrà avere una durata superiore a tre anni per la componente formativa o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. La regolamentazione dei profili formativi verrà delegata alle Regioni.
La seconda tipologia è quella dell’Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere con cui è possibile assumere ragazzi da 17 a 29 anni. La regolamentazione di questa tipologia contrattuale è demandata agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi. La durata contrattuale relativa alla componente formativa non dovrà essere superiore a tre anni o a cinque per le figure professionali dell’artigianato.
La terza tipologia è l’Apprendistato di alta formazione e ricerca e ha come finalità quella di conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca. Questa formula interessa i giovani dai 17 ai 29 anni. Spetta alle Regioni definirne la regolamentazione: in assenza di norme regionali, la regolamentazione passa per convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con l’università, gli istituti tecnici e professionali, le istituzioni formative o di ricerca.
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