Non profit

Attività da onlus, negli statuti è meglio non esagerare in eccesso

Botta e risposta, a cura di S.Pettinato e A.Cuonzo.

di Redazione

Per essere qualificati onlus è necessario operare in almeno uno dei settori di attività che l?articolo 10 del decreto legislativo 460 indica al comma 1 (assistenza socio-sanitaria, beneficenza, formazione, sport dilettantistico e altri). Dal momento che la fondazione per la quale vogliamo ottenere l?iscrizione all?anagrafe è ancora in corso di formazione, chiediamo se, per prudenza, ritenete opportuno che lo statuto, almeno in linea formale, riproduca proprio tutti i settori previsti dal comma.

È in effetti, una pratica diffusa quella di essere molto ?ampi? sul punto, ma secondo noi è una mossa inopportuna. Infatti è noto che la onlus, per il noto principio di esclusività solidaristica, non può mai operare in un contesto che non rientri tra le attività titolate. Pertanto, con l?indicazione di tutte le citate attività, si offre all?Agenzia delle Entrate la possibilità di affermare che per una o più delle attività manchino i caratteri qualificanti (per esempio la presenza di svantaggiati, finanziamenti titolati etc.), con la conseguente possibilità di decretare la decadenza dalla qualifica.

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