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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (G.U. 29/12/2005 n. 302)
di Redazione
Art. 1.
(Stato di previsione dellentrata e disposizioni relative)
1. Lammontare delle entrate previste per lanno finanziario 2006, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dallannesso stato di previsione dellentrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per lanno 2006 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative allattività di controllo della predetta gestione sono esercitate dallUfficio centrale del bilancio presso il Ministero delleconomia e delle finanze.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006. Il Ministro delleconomia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. Limporto massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e allestero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 60.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui allarticolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per lanno finanziario 2006, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per lanno finanziario 2006, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui allarticolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nellambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 600 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui allarticolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e dordine quelle descritte nellelenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dellarticolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nellambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dallarticolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nellelenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dellUnione europea sono versati nellambito dellunità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dallattività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dellentrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere allUnione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è imputata nellambito dellunità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro FEOGA, Sezione garanzia».
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2005 sono riferiti alla competenza dellanno 2006 ai fini della correlativa spesa da imputare nellambito dellunità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dellesercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nellesercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nellambito dellunità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per lattuazione dellordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nellambito dellunità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nellambito dellunità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nellunità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nellunità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dellattuazione dellarticolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, lutilizzazione dello stanziamento dellunità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allunità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006 delle somme affluite allentrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui allarticolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro delleconomia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.
16. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione allunità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006 delle somme affluite allentrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui allarticolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro delleconomia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allunità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006 delle somme affluite allentrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per lammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dellarticolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allunità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006 delle somme versate allentrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
19. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui allarticolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nellambito dellunità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui allarticolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nellunità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui allarticolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dellarticolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nellambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero delleconomia e delle finanze) dello stato di previsione dellentrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, nellambito dellunità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
22. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nellambito dellunità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, per lanno finanziario 2006, delle somme affluite allentrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dallUnione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con lUnione europea.
23. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per leffettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per lattuazione dei referendum dallunità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero delleconomia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dellinterno per lo stesso anno finanziario, per leffettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei allamministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dalleffettuazione delle predette consultazioni elettorali.
24. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per lanno 2006 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nellambito dellunità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
25. Nellelenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per lanno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui allarticolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nellambito dellunità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
26. Per lanno 2006 lAmministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delleconomia e delle finanze (Appendice n. 1).
27. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze le somme affluite allentrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione allarticolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
28. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lunità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e lunità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dellarticolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
29. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
30. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nellambito dellunità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze ai fini dellutilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonchè per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
31. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dallarticolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
32. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per lattuazione dellarticolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
33. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate in entrata dal Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per essere destinate al cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico e di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, approvati dal Comitato dei ministri per la società dellinformazione ai sensi dellarticolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dellarticolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la cui realizzazione sia demandata al CNIPA dintesa con le amministrazioni medesime.
34. Per lanno 2006, una quota delle entrate, nel limite di 100 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dellarticolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossioni di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dellentrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, nello specifico fondo nellambito dellunità previsionale di base «Fondo investimenti incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per linnovazione tecnologica.
3. Per lattuazione dellarticolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allentrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per lanno finanziario 2006.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per lanno finanziario 2006 delle somme affluite allentrata in relazione alle spese da sostenere per lattuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per lanno finanziario 2006 delle somme affluite allentrata del bilancio dello Stato in relazione allarticolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè allarticolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui allarticolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno delloccupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per lanno finanziario 2006, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati allentrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per lassistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonchè per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nellambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza dei centri di responsabilità «Amministrazione penitenziaria» e «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per lanno finanziario 2006.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dellIstituto agronomico per loltremare, per lanno finanziario 2006, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite allentrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lanno finanziario 2006 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite allentrata del bilancio dellIstituto agronomico per loltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allentrata e alla spesa del suddetto bilancio per lanno finanziario 2006.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero delleconomia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dellarticolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito allentrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per lanno finanziario 2006, per leffettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane allestero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine dufficio e funzionamento degli uffici allestero, nonchè alla sicurezza ed allacquisto dei mezzi di trasporto. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili e/o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per laiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero dellistru-zione, delluniversità e della ricerca, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nellambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per loperatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dellinformazione» e dellunità previsionale di base «Ricercatori università, enti ed istituzioni di ricerca» del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
3. Lassegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per lanno finanziario 2006, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonchè della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dellIstituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente allarea di Monterotondo.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allunità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, delle somme affluite allentrata del bilancio dello Stato in relazione allarticolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
6. In relazione allandamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati allerogazione delle suddette competenze.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dellinterno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero dellinterno, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nellambito dellunità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dellentrata per lanno 2006 sono riassegnate, con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, per le spese relative alleducazione fisica, allattività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dellinterno per lanno finanziario 2006.
3. Nellelenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dellinterno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per lanno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui allarticolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nellunità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dellinterno, occorrenti per lattuazione delle disposizioni recate dallarticolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dallarticolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dallarticolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. Sono autorizzati laccertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè limpegno e il pagamento delle spese, relative allanno finanziario 2006, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dellinterno (Appendice n. 1).
6. Per gli effetti di cui allarticolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e dordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nellelenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
7. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro dellinterno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dellentrata e della spesa del Fondo edifici di culto per lanno finanziario 2006, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dallattuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero dellambiente e della tutela del territorio, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dellentrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè dallarticolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dellutenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nellanno 2006, ai sensi dellarticolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dellarticolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 55 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso lAccademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per lanno 2006, è fissato in 134 unità.
5. Nellelenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per lanno finanziario 2006, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti lamministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nellunità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dellarticolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui allunità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per lanno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dellarticolo 36 e nellarticolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
8. Ai fini dellattuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nellambito dellunità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nellanno 2006, ai sensi dellarticolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dellarticolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 134;
2) Marina n. 645;
3) Aeronautica n. 157;
4) Carabinieri n. 410;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 225;
3) Aeronautica n. 90;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dellarticolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 49;
2) Marina n. 12;
3) Aeronautica n. 15.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dellAccademia dellArma dei carabinieri, di cui allarticolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per lanno 2006, in n. 102 unità.
4. La forza organica dei graduati e militari di truppa dellEsercito in ferma volontaria a norma dellarticolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per lanno 2006, in n. 1.290 unità.
5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dellarticolo 2 del regio decreto-legge 1º luglio 1938, n. 1368, come sostituito dallarticolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per lanno 2006, in n. 802 unità.
6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dellAeronautica in ferma volontaria a norma dellarticolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per lanno 2006, in n. 440 unità.
7. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazio-nali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per lanno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dellarticolo 36 e nellarticolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dellarticolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per lanno finanziario 2006, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti lamministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed allarticolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nellunità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nellunità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».
10. Ai fini dellattuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sullorganizzazione ed il funzionamento dellAgenzia industrie difesa, il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con listituzione e il funzionamento dellAgenzia medesima.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dellarticolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dellarticolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè per lattuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dellAmministrazione centrale.
3. Per lattuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nellambito della parte corrente e nellambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per lanno finanziario 2006, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori dintervento del Programma nazionale della pesca e dellacquacoltura.
4. Per lanno finanziario 2006 il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per lanno medesimo delle somme iscritte nellambito dellunità previsionale di base «Interventi diversi» capitolo 2827 di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata allarticolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, alle pertinenti unità previsionali di base di conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nellunità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle politiche di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agro-industriale e forestale.
6. Ai fini dellattuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per lorientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nellambito dellunità previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Per lanno 2006, il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali delle somme versate in entrata dallAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
9. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per lanno finanziario 2006 delle somme versate allentrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dellambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.
10. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per lanno finanziario 2006 delle somme versate allentrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nellunità previsionale di base 5.1.2.2 «Fondo unico per lo spettacolo» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle attività musicali in Italia e allestero.
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati limpegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per lanno finanziario 2006, in conformità dellannesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui allunità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per lanno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dellarticolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per lanno finanziario 2006 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per lanno finanziario 2006, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dallarticolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per lanno finanziario 2006, con propri decreti, le entrate di cui allarticolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè per le finalità di cui allarticolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Ai fini dellattuazione dellarticolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dellinterno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dellinterno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nellarea Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonchè per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dellunità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per lanno finanziario 2006.
7. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per lanno finanziario 2006, occorrenti per lattuazione delle norme contenute nellarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Art. 16.
(Totale generale della spesa)
1. È approvato, in euro 651.341.047.879 in termini di competenza ed in euro 666.232.918.235 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per lanno finanziario 2006.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per lanno finanziario 2006, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1. Per lanno finanziario 2006, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per lanno finanziario 2006, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dellarticolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione allaccertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nellambito delle unità previsionali di base, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dallunità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dellultimo comma dellarticolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per lattuazione di quanto disposto dallarticolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per leditoria.
6. Ai fini dellattuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dellEuropa centrale e orientale, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti dintervento.
7. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate allattuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
8. Per lattuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese lindividuazione dei centri di responsabilità amministrativa, listituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nellesercizio 2005 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.
10. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per lattuazione dellarticolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
11. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con lattuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dellarticolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dellarticolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
12. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per lesercizio 2006, relativamente ai fondi destinati allincentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonchè quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dellesercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nellesercizio successivo. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per lutilizzazione dei predetti fondi conservati.
13. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui allarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate allentrata del bilancio dello Stato.
14. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lacquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per lacquisto di immobili allestero,
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