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Calabria – Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria (BUR 12/1/2007 n. 24 S.S. 4)

di Redazione

Art. 1
Finalità
1. La Regione Calabria riconosce nella Cooperazione con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo, con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e di quelli con economia in via di transizione come definiti dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), uno strumento essenziale di solidarietà tra i popoli per la promozione dei diritti umani e di una cultura di pace, in conformità ai principi costituzionali, alle dichiarazioni internazionali ed alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, nonché della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, contribuisce alla salvaguardia della vita umana, al soddisfacimento dei bisogni primari, all’autosufficienza alimentare, all’eliminazione della povertà, alla lotta all’emarginazione sociale, alla promozione ed alla difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle risorse umane delle popolazioni delle Nazioni prospicienti il Mediterraneo, dei Paesi in Via di Sviluppo e di quelli con economia in via di transizione.

Art. 2
Attività di cooperazione
1. La Regione Calabria per le finalità di cui all’articolo 1 promuove e sostiene:
a) la cooperazione con le regioni ed i territori dei paesi membri dell’Unione Europea nella attuazione delle politiche di cooperazione decentrata;
b) le attività di collaborazione e partenariato internazionale;
c) la attività di cooperazione internazionale con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo, i Paesi in via di sviluppo e le Economie
in via di Transizione;
d) la cooperazione umanitaria e di emergenza socioeconomica;
e) l’internazionalizzazione del sistema economicoproduttivo.
2. La Regione Calabria, attua gli interventi di cui al comma precedente:
a) per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione di soggetti territoriali, nazionali ed internazionali;
b) attraverso il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui al successivo articolo 9, comma 1.

Art. 3
Attività di cooperazione con Regioni e Territori dei paesi
membri dell’Unione Europea
1. Per attività di cooperazione con le regioni ed i territori dei paesi membri dell’Unione Europea, si intendono tutte le iniziative ed i progetti mirati al rafforzamento delle organizzazioni e delle istituzioni di integrazione regionale, allo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le regioni ed i territori degli stati membri ed i paesi terzi, al sostegno della cooperazione interregionale per la realizzazione di programmi nazionali e comunitari a titolarità multiregionale.

Art. 4
Attività di collaborazione e partenariato istituzionale e
relazioni istituzionali
1. Per attività di collaborazione e partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, volti a favorire il reciproco sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità regionali e locali calabresi e dei partner, attraverso l’interazione tra territori ed istituzioni, gli accordi con altri Stati, le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
2. Per relazioni istituzionali si intendono i rapporti che la Regione avvia con governi ed istituzioni locali di altri Paesi in un’ottica di proiezione strategica verso l’esterno, di promozione del sistema regionale e di attrazione di investimenti dall’estero.
3. La Regione Calabria in questi ambiti:
a) partecipa e promuove la partecipazione alle attività delle associazioni europee costituite in relazione all’attività dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa e alle attività delle altre associazioni e delle organizzazioni internazionali;
b) promuove e sostiene i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l’evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
c) promuove e sostiene le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell’ambito dei programmi e dei progetti dell’Italia, dell’Unione Europea e delle Organizzazioni Internazionali;
d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi e istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee e previa intesa governativa;
e) aderisce, sostiene e promuove reti di cooperazione interregionali ed internazionali. Art. 5 Attività di cooperazione internazionale 1. Per attività di cooperazione internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, volti a sostenere l’affermazione dei diritti dell’uomo e dei princìpi democratici, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà sociale, la crescita del tessuto economico e sociale ed il miglioramento della qualità della vita nei Paesi di cui all’articolo 1 della presente legge.
2. La Regione Calabria indirizza il suo intervento in particolare al supporto delle azioni progettuali che valorizzano le risorse umane disponibili nell’area di intervento, contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, rurale o urbano, nei settori sociale ed economico, favoriscono il riequilibrio delle disuguaglianze sociali e l’implementazione delle politiche di genere, 12-1-2007 – Supplemento straordinario n. 4 al B. U. della Regione Calabria – Parti I e II – n. 24 del 30 dicembre 2006 1072

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