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Campania – Regolamento di attuazione degli interventi per la promozione e valorizzazione delle Università dellaCampania, ai sensi della LR 13/04 (BUR 29/5/2006 n. 24)
di Redazione
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto lart. 121, 4° comma della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Campania;
Vista lapprovazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 20 Aprile 2006;
EMANA
Il seguente regolamento
Articolo 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento, disciplinano la predisposizione dei piani triennali e i conseguenti piani annuali attuativi, come previsto dallarticolo 6, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2004, n.13.
Articolo 2
Comitato di indirizzo e programmazione
1. Il comitato di indirizzo e programmazione, istituito ai sensi dellarticolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004 n.13, redige il piano di programma triennale e i conseguenti piani attuativi annuali a favore delle Università, per il raggiungimento dei fini di cui allarticolo 1 della legge regionale n.13/04. 2. I piani attuativi annuali sono redatti dal comitato di indirizzo e programmazione, dintesa con il comitato regionale di coordinamento degli atenei e della competente commissione consiliare, entro e non oltre il trenta giugno di ogni anno.
Articolo 3
Composizione e modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e programmazione
1. Il comitato di indirizzo e programmazione è presieduto dallassessore alluniversità ed alla ricerca scientifica ed è composto da tre docenti universitari.
2. I componenti del comitato di indirizzo e programmazione sono scelti dallassessore alluniversità ed alla ricerca scientifica allinterno di una rosa di candidati indicati dalle università della campania in numero di due per ogni ateneo, individuati tra i docenti ordinari ed a tempo pieno con esperienza di direzione e coordinamento ai massimi livelli accademici.
3. Il vice presidente, indicato dallufficio di presidenza della commissione consiliare competente per materia tra i tre docenti di cui ai commi 1 e 2, collabora con lassessore alluniversità ed alla ricerca scientifica, per la funzionalità del comitato di indirizzo e programmazione. 4. Il comitato di indirizzo e programmazione dura in carica cinque anni.
5. La giunta regionale delibera, su proposta dellassessore alluniversità ed alla ricerca scientifica, la nomina dei componenti il comitato di indirizzo e programmazione.
6. Nellarco del quinquennio, se un componente viene meno per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti, dimissioni od altro, lassessore alluniversità e alla ricerca scientifica provvede alla sua sostituzione, con la nomina del nuovo componente tra quelli individuati dagli atenei.
7. Il comitato di indirizzo e programmazione delibera gli atti di competenza, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Articolo 4
Modalità di convocazione del comitato di indirizzo e programmazione
1. Il comitato di indirizzo e programmazione è convocato dallassessore alluniversità ed alla ricerca scientifica o, su delega, dal vice presidente, per la predisposizione dei piani attuativi annuali, presso la sede dellassessorato.
2. Le convocazioni sono effettuate in forma scritta presso la sede ufficiale di ciascun componente, almeno
dieci giorni prima della data di riunione.
3. Il comitato di indirizzo e programmazione provvede, al suo interno, alla nomina del segretario
verbalizzante.
Articolo 5
Piani attuativi annuali
1. Il comitato di indirizzo e programmazione, entro il trenta giugno di ogni anno, dintesa con il comitato regionale di coordinamento degli atenei, predispone, sulla base di quanto previsto dallarticolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 20 dicembre 2004 n.13, il piano attuativo, che, approvato dalla giunta regionale entro e non oltre il quindici luglio, è trasmesso agli atenei per la sua
implementazione.
2. Le risorse sono destinate a coprire il fabbisogno delle seguenti aree:
a) area di sistema: finanziamento di nuovi organici e di nuovi corsi di primo e secondo livello, nonché
di dottorati di ricerca;
b) area dei servizi: adeguamento delle risorse delle università per strutture, servizi e personale; accordi di programma fra ministero dellIstruzione, università e ricerca, atenei ed altri soggetti pubblici e privati;
c) area del patrimonio: partecipazione e sostegno ad iniziative cofinanziate dallUnione europea o da
soggetti terzi pubblici e privati.
Articolo 6
Presentazione dei progetti
1. LArea generale di coordinamento ricerca scientifica della Giunta regionale, entro 30 giorni dallapprovazione del piano attuativo annuale, predispone lavviso di selezione dei progetti da ammettere al finanziamento, con lindicazione dei termini e delle modalità di presentazione delle proposte progettuali, distinti per le diverse tipologie di intervento.
Articolo 7
Valutazione delle proposte di finanziamento
1. Larea generale di coordinamento ricerca scientifica della Giunta regionale può avvalersi di esperti esterni, scelti dallassessore alla università ed alla ricerca scientifica sulla base di esperienze professionali e titoli accademici ed espleta le procedure di selezione dei progetti, valutandone la conformità ed i requisiti rispetto al piano attuativo annuale approvato, nonché al bando di selezione.
2. Larea generale di coordinamento ricerca scientifica della Giunta regionale pubblica la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento al termine della procedura di valutazione.
3. I progetti ammessi a finanziamento sono sottoposti a monitoraggio, sulla base di indicatori individuati nel piano attuativo annuale per singole tipologie di intervento.
4. I risultati conseguiti dalla programmazione triennale degli interventi e dai piani attuativi annuali sono oggetto di valutazione, mediante criteri oggettivi individuati nei piani attuativi annuali, tenuto conto delle singole tipologie dintervento.
Articolo 8
Modalità di erogazione dei finanziamenti
1. Per i progetti ammessi ai finanziamenti regionali, le modalità di erogazione dei finanziamenti sono definite in sede di pubblicazione dellavviso di selezione.
Articolo 9
Revoca e rideterminazione del finanziamento
1. La Regione, in caso dinadempienza o di difformità nellesecuzione dei progetti, provvede a revocare, in tutto o in parte, il finanziamento ed a richiedere la restituzione di quanto erogato, se tali difformità non siano state autorizzate.
Articolo 10
Norma finale
1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.
16 maggio 2006
Bassolino
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