I l legislatore, durante la stesura del dlgs 24 marzo 2006, n. 155, che ha dettato le norme del nuovo istituto dell’impresa sociale, non ha saputo esimersi dal formulare qualche “contatto normativo” importante tra la neonata forma di impresa e l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nonostante la teorica estrema lontananza tra i due concetti.
La onlus, in particolare, a dispetto di quanto comunemente si crede fuori dall’ambito degli specialisti, è solo una “potenziale” qualifica fiscale, cioè una nozione classificatoria incapace di designare, in nessuna misura, precise casistiche soggettive veramente destinatarie di effetti o di operazioni giuridiche.
Il concetto di impresa sociale, invece, fermi i delicati problemi di metabolismo di sistema che non hanno ancora avuto il tempo di manifestarsi appieno, data la novità del provvedimento che lo ha introdotto (messo in condizione di operare in via quasi definitiva soltanto nel gennaio di quest’anno, con l’emanazione dei decreti attuativi), non c’è dubbio che tende a costituire una fattispecie civilistica completa, e dunque qualcosa di opposto rispetto alla onlus, sia per struttura concettuale che per ramo di diritto (siamo infatti qui nel campo civile, anziché in quello fiscale).
Si tratta, in effetti, salve le debite attese di opportuna metabolizzazione di cui dicevano poc’anzi, di una precisa figura caratterizzata da ampie forme di innovatività, che la spingeranno addirittura a fare presto parte integrante, per più di un motivo, del panorama soggettivo non lucrativo che contraddistingue il terzo settore, nonostante si annuncino incertezze.
I primi contatti normativi risultano in verità alquanto paradossali, perché è evidente che non si tratta di scelte completamente avvedute, secondo noi.
In particolare, il paradosso è dato soprattutto dal fatto che il decreto 155 contempla, per ben cinque volte, in relazione al nuovo concetto di impresa sociale, dei ben precisi spazi di azione dell’Agenzia per le onlus.
Il suddetto affiancamento quasi imprevisto – pur se, crediamo, molto opportuno – rappresenta di per sé l’assoluta ed evidente conferma della riconducibilità dell’impresa sociale a quel novero soggettivo così particolare che è il settore non lucrativo, e la cosa costituisce anzi un’implicazione indiretta chiarissima confermata dal derivante testo della legge.
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