Non profit

Cinque per mille, via alla rendicontazione

L'obbligo parte con i fondi assegnati con i redditi 2007

di Redazione

L’obbligo di rendicontare l’utilizzo dei fondi del 5 per mille è stato introdotto attraverso il dpcm 19 marzo 2008 e rinnovato con alcune modifiche con il dpcm 3 aprile 2008. L’obbligo perciò è da considerarsi “a regime”. Si tratta però di un obbligo per il quale non sono mai state stabilite norme o linee guida di rendicontazione come per esempio: l’area della rendicontazione (oneri d’esercizio e/o oneri pluriennali); la decorrenza della rendicontazione (da quale momento le spese sono ammissibili); il criterio di rendicontazione (per competenza economica o per uscita di cassa); la modulistica da usare.
È all’art. 7, comma 1 del dpcm 19 marzo 2008 che c’è un riferimento specifico al periodo di imposta 2007, che fa sì che l’obbligo decorra dai fondi 5 per mille assegnati mediante le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008.
Definita l’annualità di assegnazione dei fondi si osserva che: l’utilizzo finale (e quindi la rendicontazione) dei fondi del 5 per mille deve avvenire entro un anno dalla corresponsione, dal che discende che il rendiconto prescinde dal bilancio d’esercizio; non è chiaro il momento da cui poter comprendere, nel rendiconto, le spese in quanto, attraverso appositi contratti bancari, è possibile anticipare di fatto il flusso di cassa relativo; il periodo di osservazione del rendiconto, decorrendo dal momento della monetizzazione dei flussi di cassa, è necessariamente differente rispetto all’esercizio sociale che, nella maggior parte dei casi, coincide con l’anno solare. Si ritiene che possano essere riferite al rendiconto le spese effettivamente pagate a partire dal momento della disponibilità liquida dell’anticipazione bancaria; possano essere rendicontati anche gli oneri finanziari sostenuti a fronte delle anticipazioni.
In assenza di linee guida e avvicinandosi il momento da cui decorrerà l’obbligo di rendicontazione, si ritiene che: il criterio da seguire sia quello finanziario e quindi siano riferibili al rendiconto solo spese che risultino effettivamente pagate; possano essere riferite al rendiconto spese in conto esercizio sostenute e pagate per l’attività istituzionale quali retribuzioni del personale in missione, prestazioni libero professionali riferibili alle missioni, medicinali e materiale di consumo, canoni di locazione riferibili alle missioni (in Italia o all’estero) o all’attività culturale, oneri finanziari riferiti all’eventuale anticipazione bancaria dei fondi cinque per mille; possano essere riferite al rendiconto spese in conto capitale quali acquisto di fabbricati, attrezzature, arredamenti ecc. da impiegare nelle missioni (in Italia o all’estero) e nell’attività culturale; le spese in conto capitale partecipino alla rendicontazione per la parte effettivamente pagata nel periodo di riferimento della rendicontazione; non possano essere riferite al rendiconto spese già oggetto di copertura attraverso altri finanziamenti se non per la parte rimasta non finanziata; non possano essere utilizzate spese successivamente oggetto di storno parziale o totale da parte del fornitore. In caso di storno parziale, la spesa deve essere contabilizzata al netto dello storno parziale; non possano essere riferite al rendiconto le spese generali dell’associazione.
Secondo i dpcm citati, i ministeri competenti a seconda delle categorie dei destinatari metteranno a disposizione la modulistica da utilizzare. I rendiconti e le relazioni di accompagnamento devono essere trasmessi al ministero di competenza nei 30 giorni successivi alla scadenza dell’anno.

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