Welfare

Cittadanza per matrimonio, la competenza passa ai prefetti

Il cambio dal 1 giugno. Cancellieri: «procedure più snelle e più integrazione»

di Redazione

Passa ai prefetti la competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio, fino ad oggi assegnata dalla  legge  alla competenza dello Stato e, per esso,  del  Ministero  dell’interno. Lo ha deciso il Ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri, con una direttiva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 aprile 2012.

Il cambiamento è motivato dal «rapido  ampliamento della  platea  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  legge necessari all’acquisto della cittadinanza italiana». Secondo il ministro «sono  da considerare oramai maturi i tempi perché la competenza ad emanare  i provvedimenti  in  questione,   finora   concentrata   nell’autorità politica, transiti alla dirigenza», ma poiché al momento «nessuna variazione di  competenza  è ipotizzabile  in  ordine  ai decreti di concessione di cui all’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n.  91,  caratterizzati   da   una   valutazione   discrezionale   di opportunita’ che implica  l’accertamento  di  un  interesse  pubblico accanto al riconoscimento dell’interesse privato del richiedente allo status civitatis».

Nulla osta, invece, dice la Cancellieri, al trasferimento all’autorità amministrativa, e quindi ai prefetti, dei provvedimenti di acquisto o di  diniego della cittadinanza iure matrimonii. Si tratta infatti «di atti privi di valutazione discrezionale e tanto  più di valenza «politica», da emanarsi una volta accertate la sussistenza  o meno dei requisiti prescritti e  l’assenza o meno di determinati pregiudizi penali». C’è però un’eccezione: la competenza resta in capo al Ministro dell’interno nella  sola ipotesi in cui,  durante  l’istruttoria,  emergano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.   

Quindi dal 1 giugno 2012 sono attribuiti alla competenza  del  Prefetto  l’accoglimento dell’istanza  di  acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e  la sua reiezione per i motivi ostativi di  cui  alle  lettere  a)  e  b) dell’art. 6 della legge n. 91/1992. Qualora  il  coniuge  straniero  abbia  la  residenza   all’estero, l’organo competente  a  conferire  o  denegare  la  cittadinanza  e’, invece,  il  capo  del  Dipartimento  per  le   liberta’   civili   e l’immigrazione. 

La presente direttiva, precisa il Ministro, «ha come  ratio  l’ulteriore  snellimento  dei procedimenti  di  acquisto   della   cittadinanza   iure   matrimonii» e «costituisce  parte  sostanziale delle politiche di integrazione di quegli stranieri  che,  attraverso il vincolo coniugale, entrano  a  far  parte  a  pieno  titolo  della comunita’  nazionale».

 

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