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Compravendite in Europa, adesso ci vuole il “patentino”

Leggi e norme controlli antifrode per le onlus

di Redazione

Dopo la pubblicazione dei provvedimenti 2010/188376 e 2010/188381 del direttore dell’Agenzia delle entrate, gli operatori del terzo settore si trovano sicuramente alle prese con i controlli preventivi sui soggetti passivi Iva (cioè gli operatori Iva) che intendono svolgere operazioni intracomunitarie. La questione nasce dalla necessità di adeguare il sistema di controllo antifrodi italiano alla normativa europea. Attraverso il dl 78/2010 è stato perciò modificato l’art. 35 del dpr 633/72 demandando l’attuazione a successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Si introduce il principio secondo il quale per poter svolgere operazioni intracomunitarie (attive o passive) occorre essere inseriti in un elenco di soggetti appositamente autorizzati e pertanto, con riferimento agli enti non commerciali: 1) in caso di inizio attività (cioè quando si richiede la partita Iva) si effettua la comunicazione barrando la casella C del quadro A del mod. AA7; 2) in caso di partita Iva già attiva, qualora vi siano operazioni intracomunitarie documentate nel biennio precedente, non occorre alcuna istanza in quanto il soggetto è inserito d’ufficio nel sistema telematico; 3) in caso di partita Iva già attiva, ma attività documentate nei 24 mesi precedenti, occorre presentare un’istanza (su carta libera) all’Agenzia delle entrate in cui si manifesta la volontà di svolgere operazioni intracomunitarie.
L’opzione esercitata all’inizio dell’attività, la presenza di “storia dichiarativa o intracomunitaria” documentata, o l’apposita comunicazione cartacea consentono l’inserimento del soggetto nell’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie. E tale autorizzazione vale tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive. In caso di esercizio di opzione, nei successivi 30 giorni l’Agenzia delle Entrate effettua la valutazione del rischio del soggetto e, qualora emergano elementi di pericolosità (quali gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi Iva nei cinque anni precedenti, coinvolgimento in frodi fiscali) viene emesso un provvedimento di diniego. I controlli sui soggetti già inclusi nell’archivio dei soggetti autorizzati sono svolti nei sei mesi successivi e qualora emergano elementi di pericolosità, si emette un provvedimento di cancellazione. Se in questo lasso di tempo non giungono provvedimenti di diniego, il soggetto è legittimato ad effettuare operazioni intracomunitarie.
I provvedimenti sono impugnabili davanti le commissioni tributarie provinciali. Al momento si può verificare se il soggetto è già compreso nell’archivio consultando il sito dell’Agenzia delle entrate.

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