Famiglia

Con l’affido condiviso cosa rischia mia figlia?

Minori/ I timori di una donna separata dal marito algerino

di Redazione

Sono mamma di una bambina di 7 anni, il suo papà dal quale sono separata, è algerino. Ho sentito parlare della nuova legge sull?affido condiviso. Temo che questo tolga la possibilità di intervento in caso di spostamento illecito del figlio da un paese all?altro.
Lettera firmata

risponde Barbara Ghiringhelli
Quando un legame coniugale o una convivenza si interrompono, se dall?unione sono nati dei figli, il riuscire a mantenere un accordo sul rapporto da tenere con questi ultimi e con l?altro genitore nell?interesse dei figli stessi, non è affatto una situazione scontata. Eppure la possibilità di mantenere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo è ?l?interesse del minore?, riconosciuto tra l?altro quale suo diritto nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, a meno che ciò non sia contrario all?interesse preminente del fanciullo.

Nel nostro Paese il principio della bigenitorialità è oggi al centro di una recente riforma del diritto di famiglia. La presenza nella vita del figlio di entrambi i genitori deve essere una presenza tutelante l?interesse del figlio, interesse che, nella sua concretezza, richiede una reale volontà di collaborazione tra i genitori, quale via più adeguata per realizzare le esigenze d?ordine affettivo e psicologico dei figli.

Può essere difficile riuscire a realizzare tutto questo. Affinché ciò non rimanga un principio ma diventi realtà occorre che la coppia abbia raggiunto una maturità tale da subordinare la conflittualità all?interesse del minore. Vi sono però casi in cui le profonde divergenze tra i genitori in merito alle scelte educative per i figli trovano la loro origine nell?appartenere a mondi culturali e religiosi che a livello di principi, tradizioni, norme familiari e leggi, differiscono profondamente su ciò che riguarda la relazione di coppia e genitoriale.

In questi casi molto difficile è la possibilità di realizzazione in pieno del principio della bigenitorialità, se questa, come deve essere, vuole concretizzarsi come interesse del figlio. In queste situazioni, da valutare di volta in volta, potrebbe essere prudente l?affidamento a un solo genitore (che non significa negare la relazione del figlio con l?altro che rimane titolare del diritto di visita), possibilità che con la nuova normativa non scompare ma è relegata all?ipotesi in cui l?interesse del minore potrebbe risultare pregiudicato da un affidamento condiviso. Sul rischio della sottrazione internazionale di minore è bene che la sola paura di tale evento – non le prove del possibile compimento di tale atto (reato)! – non incida nella possibilità di far mantenere al figlio le relazioni con entrambi i genitori che sono poi le sue relazioni con quella che è la sua origine. Può essere invece opportuno in determinate situazioni agire di prevenzione, valutando se può essere tutelante il chiedere un blocco all?espatrio del minore, per evitare che il figlio non solo venga improvvisamente privato del rapporto con uno dei due genitori, ma venga anche sradicato dal suo ambiente sociale, scolastico, geografico. In ogni caso di spostamento valutato illecito (indipendentemente dal tipo di affidamento in atto), resta che si possa fare riferimento alle autorità preposte ad adoperarsi per la ricerca e il rimpatrio del minore.

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