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Criteri e modalita’ dell’attivita’ di verifica nei confronti degli enti che impiegano giovani in servizio civile (GU n.122 del 26/05/2004)

di Redazione

Criteri e modalità dell’attività di verifica, per l’anno 2004, nei confronti degli enti che impiegano giovani in servizio civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e della legge 6 marzo 2001, n. 64.

Preambolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”;
Visto in particolare l’art. 8, comma 2, lettera d), della citata legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un Programma annuale per lo svolgimento dell’attività di verifica sulla consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonché sul rispetto dei progetti d’impiego e delle convenzioni stipulate con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell’art. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, regolamento recante norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio nazionale;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale” ed in particolare l’art. 8, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003 sulla riorganizzazione dell’ufficio nazionale per il servizio civile;
Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2003 recante la struttura ordinativa, l’articolazione interna e la ripartizione delle competenze dell’ufficio nazionale;
Decreta:

Art. 1. Finalità

1 . L’attività di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale sia all’estero nei confronti di tutti gli enti che impiegano giovani in servizio civile, è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d’impiego, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati nonché la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti di servizio civile.

2 . Il presente provvedimento fissa i criteri del programma di verifiche da svolgersi nell’anno 2004 presso gli enti e presso le sedi all’estero dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile.

Art. 2. Ispezioni

1 . Le ispezioni possono essere effettuate nei confronti di tutti gli enti di servizio civile, ivi inclusi quelli interessati al programma di ispezione annuale, ogni qualvolta l’ufficio ravvisi un interesse all’espletamento dell’attività ispettiva ovvero venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformità nel comportamento di enti e dei soggetti impiegati alle disposizioni previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, dalla normativa secondaria e dai progetti approvati.

2 . Fermo restando il principio stabilito al comma 1, l’ufficio procede nell’attività ispettiva “a campione” per gli enti con capacità inferiore alle cento unità sulla base dei seguenti criteri da considerare, di norma, in ordine di priorità decrescente:

a) equa ripartizione dell’attività ispettiva tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata;

b) articolazione territoriale dell’ente con riferimento al numero, alla dislocazione e all’ubicazione delle sedi di assegnazione;

c) rilevanza, particolarità, innovatività e carattere sperimentale dei progetti d’impiego realizzati.
La sussistenza di due dei criteri sopra indicati, costituisce motivo per procedere in deroga all’ordine delineato.

3 . Gli enti con capacità superiore alle cento unità sono sottoposti a ispezioni secondo l’ordine di priorità di seguito riportato:

a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore alle mille unità;

b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore a duecento unità;

c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata e capacità tra le cento e le duecento unità.
Fermo restando quanto stabilito al comma 1, costituiscono ulteriori criteri di individuazione degli enti da sottoporre ad attività ispettiva periodica quelli fissati al comma 2.

Art. 3. Programma delle verifiche e modalità procedurali dell’attività ispettiva

1 . Il direttore generale dell’ufficio nazionale per il servizio civile predispone il programma delle verifiche, sia a campione che periodiche, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 2 del presente decreto.
Vengono confermate le disposizione impartite con la circolare n. 36856/I.7 del 1 luglio 2003 sulle modalità procedurali dell’attività ispettiva concernente il servizio civile svolto ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, sia nel territorio nazionale che all’estero.

Art. 4. Svolgimento dell’attività ispettiva

1 . Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del servizio programmazione, monitoraggio e controllo dell’ufficio nazionale per il servizio civile, o da personale delle sedi regionali dell’ufficio medesimo nonché, in via eccezionale, tramite le prefetture, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d), della legge n. 230 del 1998.

2 . L’ufficio nazionale per il servizio civile può avvalersi, nello svolgimento delle verifiche ispettive sul territorio nazionale, della attività dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità previste con apposito protocollo d’intesa.
Il presente provvedimento sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 19 aprile 2004
p. Il Presidente: Giovanardi
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 26

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