Non profit

Criteri per l’individuazione delle attività commerciali eproduttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato

di Redazione

Decreto ministeriale 25 maggio 1995 (in Gazz. Uff., 10 giugno 1995,
n. 134). — Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e
produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 1.

1. Agli effetti dell’art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991,
n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le
seguenti attività:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di
solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in
concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini
istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia
curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall’organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a
carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle
finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo
dell’art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non
eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
2. Le attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale
dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui
all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per
fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei
prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi
dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione
dell’impresa.
3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività
commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

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