Cultura
Decreti delegati. ecco tre priorit
Il disegno di legge delega (ddl) sullimpresa sociale è ormai legge.
di Redazione
Il disegno di legge delega (ddl) sull?impresa sociale è ormai legge. L?approvazione definitiva della Camera del 30 maggio conclude un iter legislativo avviato nella primavera del 2002 con la presentazione di una prima proposta di legge in materia. In questi giorni si moltiplicano le prese di posizione intorno ai contenuti della nuova normativa, cercando di valutarne i contenuti così come questi si sono venuti a definire nel corso del tempo e gli effetti che potranno avere sul settore nel suo complesso. Ma, assumendo una prospettiva più pragmatica e di breve periodo, si può tentare di guardare anche ai prossimi passi che attenderanno il legislatore per dare piena attuazione alle ?linee guida? del disegno di legge delega.
Troppo spesso si dimentica che l?approvazione rappresenta una tappa, seppur fondamentale, di un percorso normativo che è tutt?altro che concluso: al governo spetta infatti il compito di emanare importanti decreti legislativi su aspetti sostanziali della nuova forma di impresa sociale. Senza voler essere esaustivi, è possibile segnalare alcune questioni – espressamente citate nel disegno di legge delega – intorno alle quali dovrà concentrarsi l?attenzione del legislatore per cercare di dare sostanza a un soggetto organizzativo che contempera esplicita finalità sociale e organizzazione di impresa.
La questione degli ambiti di attività
Il primo tema riguarda gli ambiti di attività in cui possono operare le imprese sociali. Si tratta di una questione piuttosto spinosa perché le «materie di particolare rilievo sociale» a cui fa riferimento il disegno di legge delega spesso fanno riferimento a fenomeni sociali estremamente dinamici: è concreto quindi il rischio che un?elencazione puntuale rischi di ?ingessare? i margini di azione delle imprese sociali, confinandole all?interno di nicchie più o meno protette ma, tutto sommato, residuali e, con il passare del tempo, limitanti. Se si guarda ad altre normative, ad esempio quella in discussione in Gran Bretagna, non esiste alcun accenno a settori di attività, puntando invece su aspetti inerenti l?esplicitazione delle finalità e la struttura di governo.
Il governo delle imprese
Il secondo oggetto di attenzione riguarda proprio il governo delle imprese sociali, in particolare le forme di partecipazione dei diversi portatori di interesse. Il disegno di legge delega fa un riferimento diretto a due tipologie: i prestatori d?opera e i destinatari delle attività, ma lascia un campo relativamente libero rispetto a come, concretamente, potranno realizzarsi le «forme di partecipazione nell?impresa».
Si possono immaginare quindi modalità diverse ma che comunque dovrebbero essere caratterizzate da una precisa modalità di allocazione di diritti di proprietà a questi – e altri – soggetti portatori di interesse così come avviene, ad esempio, nella recente legge francese sulle cooperative di interesse collettivo.
Si tratta infatti di un punto realmente efficace per realizzare quella «finalità di interesse generale» che secondo il ddl deve connotare in «via stabile e principale» l?attività produttiva delle imprese sociali. In questo senso può essere letto, in positivo, anche il divieto di controllo delle imprese sociali da parte di soggetti pubblici e di imprese lucrative.
Ciò non impedisce infatti che questi ultimi possano comunque partecipare imprese sociali con quote di minoranza, allargando così lo spettro degli interessi rappresentati e, con esso, le opportunità di definire in un?ottica ?costruttiva? e partecipata ciò che costituisce materia di interesse generale.
Obbligo di bilancio sociale
Terzo tema di attenzione: riguarda le modalità di rendicontazione, in particolare laddove si fa riferimento all?obbligo per le imprese sociali di redigere, accanto al bilancio economico, anche un bilancio sociale. Il disegno di legge delega e i decreti attuativi possono svolgere, da questo punto di vista, un importante ruolo rispetto all?adozione diffusa di questo documento, ma, più in generale, possono favorire la diffusione di una ?forma mentis? delle imprese sociali rispetto alla necessità non solo di costruire ma anche di mantenere e sviluppare un sistema relazionale allargato rispetto al proprio contesto di riferimento.
Obbligo di bilancio sociale
Quarto punto di particolare interesse che riguarda anche la disciplina dei ?gruppi di imprese sociali?. In questo caso il ddl fa riferimento a una specifica forma di relazione inter-organizzativa, ma si tratta comunque di un tema che, in senso lato, riguarda la capacità delle imprese sociali di costruire reti fra se stesse e con altri attori; un tema che tocca dimensioni diverse – da quelle più strettamente economico-imprenditoriali fino a quelle di rappresentanza e tutela – ma che indubbiamente ha connotato fin qui la storia recente dell?imprenditoria sociale italiana.
La questioni degli utili
Infine, si può ipotizzare che i decreti attuativi abbiano poco margine di azione rispetto alla questione della distribuzione degli utili, in quanto il ddl ha assunto una posizione netta, vietando qualsiasi possibilità in tal senso, e questo nonostante la letteratura di questi ultimi anni abbia chiaramente dimostrato l?inefficacia e i limiti di una impostazione regolativa imperniata su un rigido principio di non distribuzione degli utili.
Quali opportunità quindi per le organizzazioni di terzo settore che intendono assumere la forma dell?impresa sociale? Sulla base delle indicazioni precedenti sembrano acquisire una posizione di centralità i temi relativi al sistema di governo – si pensi ad esempio per le cooperative sociali di tipo A prevedere forme di partecipazione per gli utenti – e agli strumenti di rendicontazione, ancora scarsamente diffusi nonostante gli sforzi recenti. Il tutto è comunque legato non solo ai comportamenti delle organizzazioni di terzo settore, ma anche alla contestuale attivazione di quel «sistema di monitoraggio e di ricerca» orientato a verificare «la qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali«. La disponibilità di un sistema informativo adeguato è condizione fondamentale per una regolazione dell?impresa sociale orientata in senso promozionale pur in un quadro di trasparenza e certezza normativa.
A cura di Issan
Info:Issan, via S. Giovanni, 36 – 38100 Trento
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