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Decreto contributi finanziari per progetti a favore delle famiglie – Anno 2010
di Redazione
VISTO l’articolo 1, comma 14, lettera b), del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale il Sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti l’8 luglio 2008, Reg.n.8, Fog. 206 che – in attuazione del predetto D.L. n. 85 del 2008 – ha istituito, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303 e dell’articolo 2, comma 5 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, una struttura di missione denominata “Dipartimento per le politiche della famiglia” (d’ora in avanti: Dipartimento), posta alle dipendenze funzionali dell’autorità di Governo delegata alle politiche per la famiglia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti il 10 febbraio 2009, reg. n. 1, fog. n. 326, concernente la proroga al 31 dicembre 2009 della scadenza della suddetta struttura di missione;
VISTO l’articolo 1, comma 1250, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), così come modificato dall’articolo 46-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31;
RITENUTO di dare attuazione alla previsione contenuta nell’ultimo periodo del surrichiamato comma 1250 della legge n.296 del 2006, anche mediante la previsione di appositi contributi destinati a progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di interesse nazionale in materie inerenti alle politiche per la familiari;
CONSIDERATO che l’Agenda sociale 2005-2010 della Commissione Europea ha individuato il 2010 quale anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, al fine di riaffermare e rafforzare l’iniziale impegno politico della UE ad imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà, già formulato all’avvio della strategia di Lisbona;
VISTO il decreto ministeriale 3 febbraio 2009, registrato alla Corte dei Conti l’11 marzo 2009, Reg.n.2, Fog. n.308, con il quale sono state ripartite, per l’anno 2009, le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia ai sensi del comma 1252 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006;
DECRETA
Art.1 (Oggetto e finalità)
1. Il presente decreto disciplina le modalità per l’attribuzione di appositi contributi destinati alla valorizzazione di progetti a favore delle famiglie, proposti da soggetti privati, comunque denominati, che svolgono la loro attività prevalentemente nel campo delle politiche familiari, fatta eccezione per le persone fisiche, nonché per le associazioni partitiche o sindacali, ovvero facenti capo, o affiliate a partiti politici o ad associazioni sindacali.
2. Il contributi di cui al comma 1 sono assegnati dal Dipartimento per le politiche della famiglia sulla base della selezione operata dalla commissione di cui all’articolo 3 (d’ora in avanti: Commissione), nel limite delle risorse complessivamente disponibili, pari a € 1.080.000,00. A ciascun progetto selezionato verrà attribuito un contributo finanziario pari ad €.180.000,00.
3. Non sono ammessi ai contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano fruito, nel triennio antecedente alla data del presente decreto, di contributi finanziari ai sensi dell’art.9 della legge n. 53/2000, nonché i soggetti che abbiano conseguito il premio o la menzione speciale nell’ambito del Premio Amico della famiglia 2007 e del Premio Amico della famiglia 2008.
Art.2. (Tipologie di progetti valutabili e criteri di valutazione )
1. I progetti proposti dovranno essere specificamente rivolti alle famiglie. Una quota parte dei contributi di cui all’articolo 1, pari a € 180.000,00, è riservata ai progetti finalizzati alla realizzazione di misure a favore delle famiglie per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale.
2. La valutazione dei progetti proposti verrà effettuata dalla Commissione sulla base della qualità, innovatività ed adeguatezza delle misure previste a sostegno delle esigenze delle famiglie, nonché dei criteri stabiliti dal bando predisposto dal Dipartimento.
3. Il bando indica, altresì, la durata massima dei progetti ammessi, la documentazione richiesta per la presentazione dei progetti, le modalità di erogazione dei contributi destinati a ciascuno dei progetti selezionati, nonché le modalità ed i termini di presentazione della domanda.
4. I soggetti proponenti i progetti selezionati ai sensi del comma 3 dovranno stipulare una apposita convenzione con il Dipartimento per le politiche della famiglia, per la disciplina dei reciproci rapporti, anche al fine della materiale erogazione dei contributi.
Art.3 (Commissione)
1. La valutazione delle iniziative presentate viene effettuata da una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento, composta da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente.
2. Le decisioni della Commissioni vengono assunte a maggioranza semplice. Le modalità di convocazione, di funzionamento e di svolgimento dei lavori sono stabilite dalla Commissione nella seduta di insediamento.
3. La Commissione termina i propri lavori entro i centottanta giorni successivi al termine per la presentazione delle domande. Il Presidente ne trasmette gli esiti al Capo del Dipartimento, ai fini dell’approvazione. Della conclusione del procedimento viene data comunicazione nelle Gazzetta Ufficiale, oltre che sul sito internet del Dipartimento, sul quale viene pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi a contributo.
4. Ai membri della Commissione non sono dovuti indennità o gettoni di presenza.
Art. 4
(Segreteria tecnica)
1. Le funzioni di supporto alle attività previste dal presente decreto sono svolte da un’apposita Segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento.
Art. 5
(Oneri)
1. Agli oneri connessi all’attuazione del presente provvedimento si fa fronte mediante l’uso delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 3 febbraio 2009, registrato alla Corte dei Conti l’11 marzo 2009, Reg.n.2, Fog. n.308, con il quale sono state ripartite, per l’anno 2009, le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia, ai sensi del comma 1252 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per un importo complessivo di € 1.080.000,00.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 14 dicembre 2009
Registrato alla Corte dei Conti in data 8 marzo 2008 Reg.n.2 Fog.n.257
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