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Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enticooperativi per le spese, relative alla revisione per il biennio2007/2008 (GU n. 32 del 8/2/2007)

di Redazione

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285
e con legge 2 aprile 1951, n. 302;
  Visto  l'art.  15  della  legge  17 febbraio  1971,  n. 127, che ha
sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo che prevede il
versamento  da  parte  degli enti cooperativi di un contributo per le
spese di revisione;
  Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;
  Visto  il  decreto  ministeriale in data odierna, con il quale sono
state rideterminate le modalita' di accertamento e di riscossione dei
contributi dovuti dagli enti cooperativi e loro consorzi per le spese
relative alle ispezioni ordinarie;
  Ritenuto   necessario  procedere  per  il  biennio  2007/2008  alla
determinazione  della misura del contributo anzidetto con la conferma
dei  parametri  e degli importi previsti per il biennio 2005/2006 dal
decreto  ministeriale  20 dicembre  2004;  mentre  per  le  banche di
credito  cooperativo,  trattandosi  del  primo  biennio  di revisione
cooperativa, si procede con separato provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative
alla  revisione  degli  stessi  enti  e'  corrisposto  per il biennio
2007/2008 con le modalita' di accertamento e di riscossione stabilite
nel  decreto  ministeriale  in  data odierna, sulla base dei seguenti
parametri e nella misura sottoindicata:

                 Vedere Tabella a pag. 45 della G.U.  

      

                               Art. 2.
  La  collocazione  in  una  delle  fasce a), b), c), d)  richiede il
possesso  contestuale  dei  tre  parametri  ivi  previsti.  Gli  enti
cooperativi  che  superino  anche  un  solo  parametro sono tenuti al
pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale e' presente
il parametro piu' alto.
  L'ammontare  del  contributo  deve  essere calcolato sulla base dei
parametri rilevati al 31 dicembre 2006.
  Per  fatturato  deve intendersi il «valore della produzione» di cui
alla lettera a) dell'art. 2425 del codice civile.
  Nelle  cooperative  edilizie il fatturato e' pari all'incremento di
valore  dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello
stato  patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della
produzione» di cui alla lettera a) - precisamente lettera A2) e/o A4)
- dell'art. 2425 del codice civile.

      

                               Art. 3.
  I  contributi  determinati  ai sensi dell'art. 1 sono aumentati del
50%,  per  gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai
sensi  dell'art.  15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per
gli  enti  cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991,
n. 381.
  Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie
di  abitazione  e  dei  loro consorzi il predetto aumento del 50% non
viene  applicato  solo  nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora
avviato o realizzato un programma edilizio.

      

                               Art. 4.
  Come  disposto  dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992,
n.  59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1 e
3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e
loro  consorzi,  ivi  compresi  quelli  aventi  sede  nelle regioni a
statuto speciale.

      

                               Art. 5.
  Sono  tenuti  al pagamento del contributo minimo di Euro 260,00 gli
enti  cooperativi  che hanno deliberato il proprio scioglimento entro
il  termine  di pagamento del contributo per il biennio 2007/2008. Su
tale  importo,  ricorrendone  la  fattispecie,  verranno applicate le
maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
  Il  termine  del  pagamento  per  gli  enti  cooperativi  di  nuova
costituzione  e'  di  novanta  giorni  dalla  data  di iscrizione nel
registro  delle  imprese.  La  fascia  contributiva,  per  tali  enti
cooperativi,  e' determinata sulla base dei soli parametri rilevabili
al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
  Sono  esonerati  dal  pagamento del contributo gli enti cooperativi
iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2007.

      

                               Art. 6.
  I  contributi  di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico
sono  riscossi  esclusivamente  per  il  tramite  dell'Agenzia  delle
entrate  mediante  versamento  sul modello F24 utilizzando i seguenti
codici tributo:

                    Vedere Tabella a pag. 46 della G.U. 
      

                               Art. 7.
  Per  gli  enti  cooperativi  che  ritardano od omettono - in misura
totale  o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvedera'
ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale
in  data  odierna  che  stabilisce  le modalita' di accertamento e di
riscossione dei contributi in questione.

      

                               Art. 8.
  Con  apposito  decreto  e'  determinato  il contributo dovuto dalle
Banche di credito cooperativo.
    Roma, 18 dicembre 2006
                                                 Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2007
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 16

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