Non profit

Determinazione delle quantita’ di sostanze stupefacenti e psicotrope, che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all’estero nel 2007 (GU n. 285 del 7/12/2006)

di Redazione

MINISTERO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE dell’ufficio centrale stupefacenti

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope; Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni; Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l’anno 2007; Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all’estero, nel corso dell’anno 2007, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

Elenco:

  • pag. 16
  • pag. 17
  • pag. 18

    Il presente decreto ha validita’ dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 8 novembre 2006 Il dirigente: Petriccione

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