Non profit
Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale (GU n. 150 del 01/07/2003)
di Redazione
(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)
1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Lavori Preparatori
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1787): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Maroni). Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 26 novembre 2002 con pareri delle commissioni 5, 6, 10, 12 e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1 commissione il 22 gennaio 2003 e approvato il 29 gennaio 2003. Camera dei deputati (atto n. 3604): Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 3 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, V, X e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 18, 25, 27 febbraio 2003; 5, 12, 13 marzo 2003 e 9 aprile 2003. Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 6 maggio 2003 con il parere delle commissioni I, V, X e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 13 e 14 maggio 2003 e approvato con modificazioni il 15 maggio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 1787-B): Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede delib erante, il 27 maggio 2003 con pareri delle commissioni 5S, 6S, 10S, 12S e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1 commissione il 28 maggio 2003 e approvato l’11 gi ugno 2003.
Data a Roma, addì 25 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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