Decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 (in Gazz. Uff., 17 settembre,
n. 219). – Disposizioni urgenti in materia di servizio civile.
Art. 1.
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all’art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è integrato per l’anno
1999 di lire 51 miliardi.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
1999, parzialmente utilizzando per l’anno 1999 quanto a lire 20
miliardi l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, quanto a lire 17,310 miliardi l’accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
quanto a lire 8,466 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero
di grazia e giustizia, quanto a lire 5,224 miliardi l’accantonamento
relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 12.11.1999 n. 424 ALL UNICO]
All’art. 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<1. é="" istituita="" la="" contabilità="" speciale="" del="" fondo="" nazionale="" per="" il="" servizio="" civile="" di="" cui="" all'art.="" 19="" della="" legge="" 8="" luglio="" 1998,="" n.="" 230.="" il="" fondo="" è="" integrato="" per="" l'anno="" 1999="" di="" lire="" 51="" miliardi="">>;
al comma 2, le parole da:
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
Art. 2.
1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio
militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest’ultimo,
di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al
servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale
per il servizio civile, possono altresì essere dispensati o collocati
in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli
obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in
almeno una delle seguenti condizioni:
a) particolari situazioni economiche o familiari e responsabilità
lavorative, di conduzione d’impresa o assistenziali;
b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con
acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o
internazionale;
c) grado di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale
attribuito in sede di visita di leva, rispetto all’area vocazionale e
al settore di impiego;
d) disponibilità all’impiego degli obiettori di coscienza da
parte degli enti convenzionati nell’area vocazionale o nel settore di
impiego, con riferimento alle indicazioni dell’obiettore, ovvero
nell’ambito della regione di residenza o indicata nella domanda.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina l’entità
della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti
delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio
civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1,
nonchè le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni
in attesa di congedo. Per l’anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri provvede a quanto previsto dal presente comma entro cinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata
possono essere collocati, a domanda ovvero d’ufficio, in licenza
illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal
sevizio, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. Le domande di
dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di
congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre
il giorno che precede l’assunzione del servizio e nel corso
dell’espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande,
presentate ai sensi del presente articolo, si intendono accolte in
caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell’Ufficio
nazionale per il servizio civile nel termine di sessanta giorni.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 12.11.1999 n. 424 ALL UNICO]
L’art. 2 è sostituito dal seguente:
Art. 3.
1. Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di
legittimità della Corte dei conti sul regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio nazionale per il
servizio civile, di cui all’art. 8, comma 3, della legge 8 luglio
1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i termini di cui all’art. 3, comma 2,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti ad un terzo.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
1.>
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