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Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (G.U. n. 277 del 28 novembre 2006- Supplemento ordinario n. 223)
di Redazione
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTRASTO DELL’EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, NONCHE’ DI POTENZIAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 1.
Accertamento, contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale, nonche’ potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l’attività svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l’energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. All’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all’avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».
3. In applicazione del disposto dell’articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l’ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. E’ fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.
5. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’ultimo periodo, le parole: «di cui all’articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per l’accesso presso gli enti indicati al n. 7) dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l’Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.».
6. Dopo il comma 10 dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ inserito il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».
7. All’articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.».
8. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia definitivamente accertata la violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale».
9. Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e’ corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l’immatricolazione e’ subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e contenente l’eventuale riferimento all’utilizzo del plafond da parte dell’importatore.
11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e’ fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione» a: «e’ definita» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e’ gratuita e definisce anche».
13. All’articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata».
14. Gli organismi preposti all’attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell’impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, e’ destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell’Amministrazione economico-finanziaria nonche’ delle amministrazioni statali, la concessione di incentivi all’esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l’erogazione di indennità di trasferta, nonche’ uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l’ordinamento dell’Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento e’ trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ soppressa. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e’ soppressa. L’autorizzazione di spesa prevista per l’attività della Scuola superiore dell’economia e delle finanze dall’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e’ ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall’anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell’amministrazione economico-finanziaria.
18. All’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia.».
19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
Art. 2.
Misure in materia di riscossione
1. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza» a: «ed» sono soppresse.
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. L’attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea, e’ remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell’articolo 17.».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 17:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’aggio di cui al comma 1 e’ a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell’aggio e’ a carico dell’ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»;
2) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Nel caso previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l’aggio di cui ai commi 1 e 2 e’ a carico:
a) dell’ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario.»;
3) al comma 7-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell’ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.»;
b) nell’articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. A seguito dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonche’ le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell’acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
5. All’articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «e 119» sono soppresse.
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’articolo 72-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 72-bis (Contenuti dell’atto di pignoramento del quinto dello stipendio). – 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.».
7. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 e’ inserito il seguente:
«25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all’individuazione dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 48 e’ inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».
9. All’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l’Agenzia delle entrate.».
10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche’ quella della tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
11. All’articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominati agenti della riscossione,».
12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta). – 1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.
5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonche’ un rimborso forfetario pari a quello di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonche’ le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.».
13. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l’articolo 20 e’ inserito il seguente:
«20-bis (Ambito di applicazione dell’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). – 1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate. Tuttavia, l’agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest’ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d’imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione e’ regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all’agente della riscossione.».
14. Il comma 2 dell’articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e’ sostituito dal seguente:
«2. L’agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all’articolo 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile.».
15. L’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
16. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e’ dovuto all’Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonche’ il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e gli enti interessati.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE AGRICOLTURA E CATASTO
Art. 3.
Recupero della base imponibile
1. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria con riferimento alla quota capitale del canone.»;
b) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti.».
2. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d’imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall’articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».
3. La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
5. Il comma 13 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ sostituito dal seguente:
«13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
6. Il comma 11 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta precedenti alla predetta data resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
7. Per l’anno 2006, l’articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
8. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 188 e’ inserito il seguente:
«188-bis (Campione d’Italia). – 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.».
9. Per l’anno 2006, l’articolo 188 del citato testo unico di cui al comma 8, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
10. Il comma 31 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ abrogato.
11. Per l’anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 8 e’ pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
12. Il comma 25 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ sostituito dal seguente:
«25. All’articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l’opzione e’ esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione e’ assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.».
Art. 4.
Disposizioni in materia di agricoltura
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32-bis, comma 3, dopo la parola: «imposta» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall’articolo 34, comma 6, primo periodo,»;
b) all’articolo 34, comma 6:
1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32-bis.»;
2) il secondo periodo e’ soppresso;
3) nel terzo periodo le parole: «superiore a cinque ovvero a quindici, ma non a quaranta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 7000 euro, ma non a 20.658,28 euro»;
4) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «Le disposizioni del precedente periodo cessano di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui e’ stato superato il limite di 20.658,28 euro a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.».
2. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell’Agenzia del territorio all’attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori – riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 – esonerano i soggetti tenuti all’adempimento previsto dall’articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all’uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l’aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All’atto della accettazione della suddetta dichiarazione l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall’Agenzia del territorio ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l’aggiornamento della banca dati. L’AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.
3. In sede di prima applicazione del comma 2, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 2, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, sentita l’AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l’attuazione dei commi 2 e 3, tenendo conto che l’AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).
5. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche (amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonche’ quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e’ notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
6. All’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l’immobile e’ asservito» sono inserite le seguenti: «sempreche’ tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
7. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 5.
8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all’imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 5.
Disposizioni in materia di catasto
1. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
2. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 1 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche’ gli oneri di cui al comma 2.
4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi da 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
5. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.
6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell’articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e’ rivalutato nella misura del 40 per cento.
7. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all’imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI BENI E DI DIRITTI
Art. 6.
Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro
1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 10, comma 2, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «L’imposta, per ciascun intestatario, e’ dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all’abitazione principale del defunto, la misura fissa dell’imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 1-quinquies, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo.»;
b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 1 le parole: «e dei certificati di successione di cui all’articolo 5 del testo unico» sono soppresse;
2) dopo l’articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;
1-quater) Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi:
se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti: 168 euro;
b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;
in ogni altro caso: 3%.
1-quinquies) Trascrizione dei certificati di successione di cui all’articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi:
se relativa alla successione dell’abitazione principale del defunto:
a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168 euro;
b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%; se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del defunto: 3%.».
2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente: «d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.» ;
b) all’articolo 9, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
«2-bis) Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte e’ l’ufficio di cui agli articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»;
c) all’articolo 13, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i termini previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;
d) all’articolo 41, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. L’imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte e’ liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.»;
e) all’articolo 43, comma 1, dopo la lettera i) e’ aggiunta la seguente:
«i-bis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passività ereditarie che non afferiscono alle aziende, ne’ dell’avviamento. Non sono soggetti all’imposta i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonche’ gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.»;
f) all’articolo 57, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell’imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonche’ coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione.»;
g) all’articolo 80, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.».
4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa al citato testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131 del 1986, dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.
Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonche’ di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:
devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonche’ di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».
5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell’articolo 13 e’ sostituito dai seguenti:
«2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all’imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonche’ di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;
b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonche’ la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all’imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonche’ di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonche’ negli atti di cui all’articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonche’ i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.»;
b) all’articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie» e’ soppressa.
6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonche’ per le successioni apertesi dalla data medesima.
Capo IV
MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO, DELL’EFFICIENZA ENERGETICA, NONCHE’ DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Art. 7.
Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell’efficienza energetica, nonche’ della sostenibilità ambientale
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro, e’ concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione e’ estesa per un’altra annualità per l’acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l’acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, e’ concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio e’ accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e portata ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1» .
3. Per l’acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l’alimentazione del motore con gas metano, e’ concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l’acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno validità esclusivamente per i veicoli acquistati ed immatricolati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2007.
5. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».
6. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione di cui al comma 1, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità dell’autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; b) la targa dell’autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L’ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.
7. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non e’ rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne’ dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attività dell’impresa.
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico.
9. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
10. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l’interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
11. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
12. L’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e’ ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.
13. L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I citato nel comma 12, e’ aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
14. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 13 e’ rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
15. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
16. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive.
17. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 1994/12/CE, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Le cinque annualità di cui al comma 17 decorrono dal periodo d’imposta seguente a quello durante il quali avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo dell’istallazione del sistema GPL o metano se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica e’ stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
19. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero d’ordine 1.2 la tariffa in euro e’ sostituita dalla seguente: «55,00»;
b) al numero d’ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L’importo e’ dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa e’ raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.»;
c) il numero d’ordine 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto: 4,00 – L’importo e’ dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.».
20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 e’ istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
21. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall’allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ sostituito da quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.
22. Le ispezioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio.
23. All’articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
24. Nell’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) nell’articolo 164, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati»;
2) alla lettera a), numero 2, le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a quelle «Tale percentuale e’ elevata all’ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell’ottanta per cento»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
4) dopo la lettera b), e’ aggiunta la seguente: «b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, e’ deducibile l’importo costituente reddito di lavoro.».
26. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni.
27. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all’articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».
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