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Disposizioni urgenti relative al trattamento dipersone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti.
di Redazione
Decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (in Gazz. Uff., 15 maggio 1993, n. 112), conv. in l. 14 luglio 1993, n. 222 (in Gazz. Uff., 14 luglio 1993, n. 163). — Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti.
Art. 1
Omissis
Art. 2.
Omissis
Art. 3.
1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e della giustizia .
2. Per l’attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 nonché per l’istituzione di residenze collettive o case alloggio, destinate a coloro di cui all’articolo 1, comma 1, capoverso 3,
ultimo periodo, si provvede con i finanziamenti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 4.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesan con i Ministri della giustizia, della sanità e per gli affari sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è regolata la sperimentazione di un programma di screening per HIV, in forma anonima, negli istituti penitenziari.
Art.da 5 a 13 – Omissis
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