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Erogazioni in denaro e in natura: entrambe deducibili se il no non è espresso
Vale l'articolo 65, comma 1, lettera a.
Le erogazioni liberali nei confronti di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica sono deducibili, ai sensi dell?art. 65 del Tuir, anche se la donazione viene fatta in natura e non in denaro?
La deducibilità delle erogazioni liberali, siano esse in denaro o in natura, risponde alla finalità, voluta dal legislatore, di stimolare le imprese a svolgere una funzione sociale. L?art. 65, comma 1, lett. a) del Tuir, infatti, ne permette la deducibilità fino a un importo massimo del 2% del reddito d?impresa dichiarato. Il fatto che la donazione venga fatta in natura e non in denaro non osta alla deducibilità della stessa, posto che là dove il legislatore ha inteso limitare la deducibilità delle sole erogazioni in denaro, lo ha espressamente previsto (cfr. art. 65, c.2, lettera c-quater). Tale interpretazione è stata anche recentemente confermata dall?Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 234/E del 17 luglio 2002.
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