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Friuli Venezia Giulia – Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 20 (BUR)
di Redazione
Articolo 20
(Sostituzione dellarticolo 43 della legge regionale 7/2000)
1. Larticolo 43 della legge regionale 7/2000 e sostituito dal seguente:
Art. 43
(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)
1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilita sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dallAmministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto lelenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dallufficio regionale che ha concesso lincentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione allutilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.
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