La novità arriva dalle ultime modifiche al nuovo Codice della strada (l. 120/10) dove all’art. 5, comma 4 si legge: «Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l’articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal Comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull’assolvimento dei prescritti oneri tributari». Le intenzioni del legislatore, però, hanno sollevato un vespaio, trovandosi di fatto in contrasto con la risoluzione 356/E pubblicata il 14 novembre 2002 dalla Agenzia delle entrate che vietava alle onlus di ospitare pubblicità. «Non resta che aspettare», suggerisce Carlo Mazzini su quinonprofit.it, «serve un decreto regolamentare entro il 12 ottobre (calcolando i 60 giorni dall’entrata in vigore della legge). E speriamo che questa volta facciano la cosa giusta». (R. Ba.)
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