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Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi ditrasporto pubblico.

di Redazione

Legge 14 febbraio 1974, n. 37 (in Gazz. Uff., 6 marzo 1974, n. 61).
— Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di
trasporto pubblico.

Art. unico

Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane
guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover
pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere
agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la
presente legge viene abrogata

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