Welfare
I permessi per accudire un invalido convivente
Domande e risposte di Giulio D'Imperio
di Redazione
Accudisco mia madre ultranovantenne che non è residente con me, che vivo a Torino, ma solo domiciliata (lei è di Vibo Valentia). La mamma è portatrice di handicap al 100%, con diritto di accompagnamento. Mi sembra di aver letto che per usufruire dei tre giorni di permesso retribuito previsto dalla legge 104/92, se si accudisce un familiare ultra 85enne portatore di handicap al 100% con diritto di accompagnamento non occorre che la commissione dell?Asl competente (del luogo di residenza) rilasci un?ulteriore dichiarazione di gravità, ma basta una semplice dichiarazione della persona che si fa carico del disabile da consegnare al datore di lavoro per poter usufruire di tale permesso mensile. È corretto?
La risposta alla sua domanda è sostanzialmente diversa nel caso che sua madre a oggi viva con lei o meno. Nel primo caso (mamma convivente), lei ha diritto a usufruire dei permessi previsti dalla l.104/1992, e per farlo può rilasciare una dichiarazione al datore di lavoro. Non avrà alcun diritto a richiedere i permessi previsti dalla 104/1992, invece, se sua madre non convive con lei, ma è assistita a casa sua da qualcun altro. Esiste una eccezione a tale regola, ovvero l?impossibilità di chi convive con sua madre ad accudirla. Tale opportunità è suffragata dalla risposta del ministero del Lavoro con lettera Prot. n.25/I/0004582 ad n.25/I/00. Per dimostrare l?impossibilità della persona che vive con sua madre ad assisterla è sufficiente che la stessa sia affetta da «una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta», riscontrata dalla Commissione medica.
La nostra associazione di volontariato, iscritta ai registri regionali, sta per acquistare un podere. Quali imposte pagheremo? Riccardo
L?acquisto di un immobile da parte di una onlus è soggetto all?imposta di registro in misura fissa di 168 euro purché nell?atto l?ente dichiari di utilizzare l?immobile per l?esercizio diretto della propria attività. Tale utilizzo diretto deve realizzarsi entro due anni dall?acquisto. In caso di falsa o mancata dichiarazione è dovuta la differenza dell?imposta di registro e una sanzione amministrativa del 30% calcolata sulla stessa imposta (cfr. art. 22, comma 1, dlgs 460/97). Non vi sono agevolazioni sulle imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Se l?acquisto riguarda un fabbricato strumentale per natura (categorie catastali B, C, D, E, A/10) l?imposta ipotecaria è al 3%. L?odv, se ed in quanto iscritta al registro regionale/provinciale, è onlus di diritto e pertanto si applicano le agevolazioni previste per queste ultime.
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