Ai sensi del Dlgs 122/2005, un contratto preliminare tutela davvero l’acquirente se contiene:
1) le indicazioni necessarie per individuare i soggetti del contratto e l’oggetto del contratto;
2) la descrizione dell’immobile e di tutti i suoi accessori di uso esclusivo oggetto del contratto;
3) gli estremi di eventuali atti d’obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per l’ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l’indicazione dei vincoli previsti;
4) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi e agli impianti;
5) i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione;
6) l’indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi per la compravendita;
7) gli estremi della fideiussione;
8) l’eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull’immobile;
9) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione;
10) l’eventuale indicazione dell’esistenza di imprese appaltatrici con l’indicazione dei relativi dati identificativi.
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