Mondo
Import-export: Iva senza sorprese
La regolamentazione fiscale all'interno della Ue
di Redazione
In materia di acquisti intracomunitari delle organizzazioni non governative la procedura è abbastanza consolidata, sebbene nella realtà molte imprese non conoscano la normativa speciale “esterna” al decreto del Presidente della Repubblica 633/72. Nella pratica di tutti i giorni capita così che molti fornitori chiedano alle ong di fornire la prova dell’avvenuta esportazione dei beni anche se nel decreto ministeriale 379/1988 è espressamente previsto a favore del fornitore un apposito sgravio di responsabilità dell’avvenuta esportazione che è solo a carico dell’ong.
Sebbene nella legge 49/1987 e poi nel decreto ministeriale 379/1988 si preveda un’apposita procedura anche per le importazioni, nulla si dice per le operazioni intracomunitarie che comportano alcune perplessità operative per due motivi: al fornitore intracomunitario si dovrebbe rendere una dichiarazione che a lui potrebbe non interessare e inoltre si deve presentare un modello Intra-2 e un modello Intra-12 o Intra-13 a seconda che si sia superato o meno il limite dei 10mila euro previsto per il regime derogatorio.
Ma è importante soprattutto definire bene cosa si intende per “acquisto intracomunitario di beni”. Non si tratta di acquisto intracomunitario se il fornitore Ue provvede (anche su incarico della ong italiana) al trasporto della merce fuori dal territorio comunitario. Se però la merce, per un qualsiasi motivo (logistico, per esempio) deve entrare in Italia e vi sosta (al di fuori dei depositi Iva) per essere poi spedita al di fuori del territorio europeo, allora si è di fronte ad un’operazione intracomunitaria.
La possibilità di acquistare beni senza applicazione dell’imposta anche all’interno dell’Unione europea è stata confermata dalla risposta ad un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate della Lombardia (n. 904-648/2009). Per il fornitore Ue non è un problema dal momento che, salvo si tratti di un acquisto effettuato in regime derogatorio, non applicherà l’Iva, essendo questa dovuta in Italia attraverso il sistema del reverse charge. Se invece l’acquisto rientra nel regime derogatorio il caso è un po’ diverso: il fornitore Ue deve applicare l’Iva nella misura vigente nel Paese di origine.
Nella realtà va detto che sebbene l’ente italiano fornisca il proprio codice fiscale (e non la partita Iva) è facile che il fornitore europeo sia indotto in errore perché immettendo il codice fiscale (cioè il numero che assomiglia alla partita Iva – 11 cifre ma inizia con il 9) il Vies – Vat Information Exchange System, cioè il sistema di controllo delle partite Iva comunitarie, restituisce un risultato positivo. Perciò, se non è l’ente italiano acquirente a segnalare la propria posizione, il fornitore europeo quasi sicuramente emetterà una fattura senza applicazione dell’Iva.
Diviene perciò estremamente importante che la ong italiana provveda a “battezzare” correttamente l’operazione sin dal momento in cui si invia l’ordine al fornitore europeo e questo perché alcuni adempimenti fiscali devono essere effettuati prima della conclusione dell’acquisto.
Tornando alla risposta all’interpello, l’Agenzia delle entrate ha manifestato la necessità di presentare ugualmente il mod. Intra-12 anche se non vi è contestuale pagamento dell’imposta. L’adempimento però appare superfluo proprio perché non vi è pagamento di imposta e perché l’ammontare è comunque rilevabile dai modelli Intra-2.
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